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Superbonus e condomini minimi: come usufruire delle agevolazioni – Lavori Pubblici

Condominio minimo e
Superbonus: quali sono le condizioni per accedere
alle detrazioni fiscali previste dall’art. 119 del
Decreto Rilancio nel caso di un edificio in cui sono presenti meno
di otto condòmini? Ne parla l’Agenzia delle
Entrate
nella risposta
n. 809/2021
.

Condominio minimo e superbonus 110%: la risposta del Fisco

La risposta nasce dal quesito posto da un’Istante, proprietaria
di due immobili (categoria A/2 e C/6) siti in un condominio del
quale fanno parte altri 3 immobili (categoria A/2, C/2 e C/6) di
proprietà del marito.

L’obiettivo è quello di effettuare la demolizione e
ricostruzione dell’intero edificio
, con un intervento
configurabile come “Ristrutturazione edilizia” ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001,
utilizzando anche il Superbonus per:

  • interventi “trainanti”: isolamento termico
    dell’involucro dell’edificio e interventi antisismici, come
    previsto dall’art. 119, commi 1, lettera a), e 4 del D.L. n.
    34/2020;
  • intervento “trainato”: sostituzione
    dell’impianto termico condominiale.

Ciascuno dei contribuenti vorrebbe sostenere le spese nella
misura del 50% del totale e l’Istante provvederà ad effettuare gli
adempimenti necessari.

Inoltre, gli immobili accatastati in categoria A e il vano
scala condominiale sono dotati di impianto di
riscaldamento
già esistente e funzionante e che al termine
dei lavori saranno dotati di un nuovo impianto di riscaldamento
condominiale con caldaia alimentata da biomasse combustibili.

Considerato che per i condomìni minimi non è necessario il
possesso del codice fiscale, i pagamenti possono essere effettuati
da ciascun condòmino direttamente al fornitore per la propria
quota, eventualmente con fatture intestate al singolo condòmino,
oppure devono essere obbligatoriamente effettuati da un condòmino
incaricato a cui saranno intestate le fatture dei fornitori, anche
nel caso di cessione del credito o sconto in
fattura?

Condominio minimo: a chi vanno intestate le fatture

Sul merito, il Fisco ha richiamato la circolare n. 24/E del
2020: al condominio minimo sono applicabili le norme civilistiche
previste per il condominio, fatta eccezione degli articoli che
disciplinano la nomina dell’amministratore, nonché l’obbligo da
parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente
intestato al condominio e il regolamento di condominio, necessario
in caso di più di dieci condomini.

Pertanto, per beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati
sulle parti comuni, i condomìni che, non abbiano nominato un
amministratore:

  • non sono tenuti a richiedere il codice fiscale;
  • possono utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha
    effettuato i connessi adempimenti,

a condizione che si dimostri che gli interventi sono effettuati
su parti comuni dell’edificio.

Se non viene richiesto il codice fiscale del condominio minimo,
le fatture devono essere emesse nei confronti del
condòmino
, o di entrambi i condòmini, che
effettua
o che effettueranno anche i correlati
adempimenti
.

Inoltre, come ribadito anche con la circolare n. 7/E del 2021,
le detrazioni attualmente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del
decreto legge n. 63 del 2013 (ecobonus e
sismabonus), spettano anche a chi non risulta
intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui
abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla
circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto
corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece,
intestatario dei predetti documenti.

Attenzione però. In questo caso, è necessario che:

  • i documenti di spesa siano appositamente integrati con il
    nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con
    l’indicazione della relativa percentuale;
  • le integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di
    fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di
    modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della
    spesa sostenuta.

Gli stessi principi si rendono applicabili anche ai fini
del Superbonus
: ciascun condòmino, inoltre,
indipendentemente dalla scelta operata dall’altro, potrà decidere
di beneficiare direttamente della detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o
per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del decreto
Rilancio.

Condominio minimo: termini e limiti di spesa per interventi
trainati

Relativamente l’individuazione del limite di spesa ammesso al
Superbonus per l’intervento “trainato” di sostituzione della
caldaia di riscaldamento condominiale con una alimentata da
biomasse combustibili, tale intervento è ammesso al Superbonus:

  • solo se eseguito congiuntamente ad un intervento finalizzato
    all’efficienza energetica “trainante”, come
    l’isolamento termico dell’involucro esterno dell’edificio (cd
    cappotto termico“);
  • solo se gli interventi assicurino nel loro complesso il
    miglioramento di due classi energetiche, oppure,
    ove non possibile, il conseguimento della classe energetica
    più alta
    da dimostrare mediante l’attestato di prestazione
    energetica (A.P.E.) di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 192 del
    2005, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato
    nella forma della dichiarazione asseverata e a condizione che i
    lavori siano effettivamente conclusi.

La circolare 24/E del 2020, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota più elevata, ha anche precisato che gli
interventi “trainati” vanno effettuati congiuntamente agli
interventi “trainanti” ammessi al Superbonus:
tale
condizione si considera soddisfatta se le date delle spese
sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla
data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi
trainanti. Da ciò deriva che:

  •  le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono
    essere effettuate nell’arco temporale di vigenza
    dell’agevolazione;
  • le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute
    nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo
    tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la
    realizzazione degli interventi “trainanti”.

In riferimento alla spesa massima ammissibile
nel caso di interventi trainati finalizzati al risparmio
energetico, la circolare n. 30/E del 2020 specifica che le norme di
riferimento:

  • in taluni casi individuano un limite massimo di detrazione
    spettante;
  • in altri un limite massimo di spesa ammesso alla
    detrazione.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 119 del decreto
Rilancio stabilisce che per gli interventi “trainati” l’aliquota
del 110 per cento si applica “nei limiti di spesa previsti, per
ciascun intervento di efficienza energetica, dalla
legislazione vigente
” e quindi dall’art. 14 del D.L. n.
63/2013: per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al
Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile
prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione
espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1
(110%).

In questo caso quindi, per la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento con un generatore di calore alimentato da biomasse
combustibili a servizio dell’edificio, considerato che l’articolo
14, al comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013 stabilisce per
tale intervento un ammontare massimo di detrazione
spettante pari a 30.000 euro
, il limite di spesa ammesso
al Superbonus, è pari a 27.273 euro ed è commisurato all’intervento
effettuato sull’edificio.​

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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