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Superbonus e condominio: ok alla sostituzione della facciata continua – BibLus-net

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L’Agenzia delle Entrate risponde su interventi condominiali di efficientamento energetico. E’ possibile la sostituzione nel caso di una facciata continua ma a determinate condizioni

La nuova risposta delle Entrate all’interpello n. 61/2022 aggiunge un ulteriore tassello al quadro delle opere possibili di efficientamento energetico dei condomini con ecobonus al 110%.

Il quesito sulla facciata continua condominiale

Un condominio istante intende procedere alla realizzazione di alcuni interventi di riqualificazione energetica dell’intero edificio.

L’istante premette che la facciata posta ad est del fabbricato condominiale è del tipo a “facciata continua” e si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell’edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. “tamponamenti apribili scorrevoli”) agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi.

Ciò detto, l’istante chiede se:

  • tra le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico ammesse alla detrazione del 110% (cd. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, possa rientrare la sostituzione della “facciata continua”;
  • i beneficiari di tale detrazione possano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate sulle condizioni per la sostituzione della facciata continua

Il Fisco, circa la possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della “facciata continua”, fa presente che tale intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale qualora:

  • siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) del decreto legge n. 63 del 2013;
  • sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.

La conformità di tale intervento, al pari di ogni altro intervento “trainante” o “trainato” di efficienza energetica, deve essere asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.

Infine, le Entrate chiariscono che, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalle norme, i soggetti beneficiari dell’agevolazione possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura);

o, in alternativa,

  • per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta di importo corrispondente alla predetta detrazione.
usBIM.superbonus
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Source: biblus.acca.it

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