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Superbonus e decreto antifrode, occorre un altro visto per la cessione delle rate successive a quella usata in dichiarazione? – La Repubblica

L’art. 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di optare per la cessione del credito non solo per le spese sostenute nell’anno in corso ma anche per le rate residue della detrazion in tutti i casi in cui si è scelto di seguire questa via. Quindi nel 2022 è possibile effettuare la cessione non solo per le spese di quest’anno ma anche, appunto, per le rimanenti quattro rate delle spese sostenute nel 2020. In merito al visto e all’asseverazione di queste spese al momento della cessione, l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/2021 ha chiarito che  resta invariata la discipliva relativa alle comunicazioni di cessione del credito per le  le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus. Di conseguenza chi ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi  la prima rata  e intende cedere le rate residue non fruite,  ai fini della comunicazione della cessione, deve essere in possesso dell’asseverazione delle spese già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Non occorre, quindi, un ulteriore  visto di conformità specifico per le spese 2020. 

Source: repubblica.it

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