Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus e familiari conviventi – BibLus-net

Superbonus e familiari conviventi – BibLus-net

Stampa articolo PDF

I nuovi chiarimenti delle Entrate: per usufruire della detrazione il richiedente deve essere un familiare convivente

I bonus fiscali in edilizia rappresentano il vero volano della ripresa economica nel nostro Paese; parliamo per lo più del Superbonus, l’incentivo rivolto ad una vasta platea di possibili beneficiari.

Analizzando la risposta del Fisco (FiscoOggi) in merito ad un dubbio avanzato da un contribuente, ci soffermiamo su quali siano i potenziali beneficiari della maxi detrazione.

In linea generale è possibile affermare che i soggetti proprietari di un’abitazione o di un terreno in territorio italiano, sebbene non possiedono un’imposta lorda né un reddito imponibile, in presenza di tutti gli altri requisiti possono accedere al Superbonus 110%.

Caso contrario è quello esaminato dal Fisco.

Se ancora hai dei dubbi e non sai come orientarti correttamente, ti consiglio di consultare le tabelle specifiche per ogni bonus, nonché il software che ti supporta nella corretta gestione della pratica e dei lavori, adatto per gestire il Superbonus con la compilazione veloce sia dell’asseverazione che della relazione illustrativa.

Quesito: Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile?

L’istante rappresenta di voler realizzare dei lavori di ristrutturazione di un immobile posseduto dai suoi familiari di cui, però, NON è proprietario.

Pertanto si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se può accedere al Superbonus 110% in qualità di familiare, anche se i lavori verranno effettuati su di un immobile di cui non è proprietario.

Risposta del Fisco: il richiedente la detrazione deve essere un familiare convivente

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa: per poter usufruire dell’agevolazione il richiedente che sostiene la spesa deve essere un familiare convivente (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) dei proprietari dell’immobile da ristrutturare.

Superbonus 110%: a chi spetta

Ricordiamo innanzitutto quali siano gli effettivi beneficiari del maxi-incentivo e le tipologie di edificio sulle quali possono operare.

Possono usufruire del Superbonus 110%:

  • i condomini, per:
    • interventi trainanti e trainati sulle parti comuni;
    • solo interventi trainati sulle singole unità immobiliari;
  • persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni), per intervenire su:
    • singole unità immobiliari indipendenti;
    • edifici unifamiliari composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
    • unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, ma solo se le unità sono funzionalmente indipendenti e se sono dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) ed enti analoghi, incluse società “in house providing”, per intervenire su immobili:
    • di loro proprietà;
    • di edilizia residenziale pubblica che gestiscono per conto del Comune;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, solo per immobili di proprietà della cooperativa assegnati in godimento ai soci;
  • ONLUS e organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro, correttamente iscritte agli appositi registri;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • titolari di reddito d’impresa, arte o professione, solo se:
    • l’immobile è sito all’interno di un edificio o condominio in cui più del 50% della SDL è a scopo residenziale.

Superbonus 110: ecco chi sono i soggetti beneficiari

Nel dettaglio, tra i vari soggetti che possono beneficiare del Superbonus (ai sensi dell’articolo 119, comma 10 del dl n. 34/2020) rientrano le persone fisiche che hanno sostenuto le spese per interventi di efficienza energetica realizzati sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di due.

Tuttavia, è da precisare che detti soggetti devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Inoltre, la detrazione spetta anche a:

  • i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Tuir (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • i conviventi di fatto (ai sensi della legge n. 76/2016), a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori (circolare n. 28/2022).

Detti soggetti possono richiedere la detrazione SOLO SE:

  • sono conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardano interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Infine, il Fisco ricorda che la detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili locati o concessi in comodato.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda, in allegato, alla recente circolare n. 28/E.

usBIM.superbonus
usBIM.superbonus

Source: biblus.acca.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment