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Superbonus e fotovoltaico: ecco tutte le opportunità – Il Sole 24 ORE

7′ di lettura

Bonus 110% e fotovoltaico: un tandem vincente destinato a durare fino alla fine dell’anno prossimo. La Legge di Bilancio, varata nel dicembre 2020, ha infatti prorogato i termini per il bonus 110% fotovoltaico: gli straordinari incentivi per i pannelli solari e l’accumulo saranno quindi attivi anche per tutto il 2021 e, con scadenze differenziate, per il 2022.

Come funziona e i potenziali beneficiari (soggetti ed edifici)

Vediamo le caratteristiche e le modalità per usufruirne. Innanzitutto, di che cosa si tratta esattamente? Il Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto, oltre al sismabonus, il superbonus con detrazioni al 110% per interventi di efficientamento energetico sull’abitazione, suddivisi in principali (o trainanti) e aggiuntivi (o trainati). Tra questi ultimi è stato incluso anche il fotovoltaico con accumulo che per poter quindi beneficiare del superbonus 110% dovrà essere trainato da altre tipologie di intervento considerate trainanti, come per esempio l’installazione di una pompa di calore o il cappotto termico. Insieme dovranno consentire il doppio salto di classe energetica o comunque il conseguimento di quella più elevata.

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Per accedere al Superbonus 110%, è dunque necessario inserire l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno di un investimento più ampio.Dunque, quando parliamo del cosiddetto bonus fotovoltaico 110 (che molti chiamano anche ecobonus fotovoltaico, riferendosi alla medesima agevolazione), richiamiamo dunque la possibilità di accedere a queste importanti detrazioni per i pannelli solari con accumulo nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Rilancio.

Punto secondo, non meno importante. Chi può usufruire di queste superagevolazioni? Anche qui fa fede il Decreto Rilancio, che individua con precisione i soggetti beneficiari del Superbonus 110%. Ovvero: le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, i condomìni, gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le associazioni e società sportive dilettantistiche.

E’ importante capire anche quali siano le tipologie di edificio che possono beneficare di questi incentivi. In tutto sono quattro. Innanzitutto gli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, in sostanza le classiche abitazioni di famiglia che costellano città e paesi italiani. In secondo luogo i condomìni per cui il superbonus è fruibile sia per le parti comuni, come intervento trainante e trainato, sia per le singole unità immobiliari, come intervento trainato. In terzo luogo gli edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4), accatastate distintamente, con un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche come accade per molte bifamiliari. Infine le unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Il caso più classico è quello delle villette a schiera.

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