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Superbonus: ecco come calcolare il limite di spesa di un mini condominio con pertinenze – BibLus-net

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Dalle Entrate: non si devono considerare le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi

La risposta n. 806/2021 dell’Agenzia delle Entrate offre nuovi chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus (di cui all’articolo 119 del dl n. 34/2020) per la realizzazione di interventi antisismici, sismabonus (di cui all’articolo 16 del dl n. 63/2013), sulle parti comuni di un edificio.

Quesito

Il caso in esame riguarda il calcolo del limite di spesa massimo per i lavori di miglioramento sismico sulle parti comuni di un mini condominio (con due abitazioni) ed un cortile comune dove, in un edificio separato, sono ubicate due pertinenze (un’autorimessa ed una cantina autonomamente accatastate).

L’istante, in qualità di coniuge convivente di uno dei due condòmini per quanto riguarda la proprietà della moglie, chiede di sapere se per il calcolo della spesa massima agevolabile ai fini del Superbonus rilevino anche le pertinenze.

Lo stesso rappresenta che:

  • il fabbricato principale è strutturato come condominio con accesso alle due abitazioni tramite il vano scala condominiale e che le due unità immobiliari residenziali NON sono, quindi, funzionalmente indipendenti né hanno accesso autonomo dall’esterno;
  • il fabbricato pertinenziale di proprietà del coniuge dell’istante è inserita nell’area cortiliva;

e che intende sostenere le spese per gli interventi antisismici che saranno effettuati:

  • sulle parti comuni dell’edificio principale in condominio;
  • sull’edificio “accessorio” e separato composto da due pertinenze dell’abitazione di proprietà del coniuge, demolendo e ricostruendo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate richiama, innanzitutto, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 in cui si chiarisce che le disposizioni relative al Superbonus si applicano anche ai cosiddetti condomini minimi (edificio composto da un numero non superiore a otto condomini) a cui si applicano comunque le norme civilistiche sul condominio, eccezione fatta per la nomina dell’amministratore ed il regolamento di condominio.

Inoltre, chiarisce che sono ammessi alla detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, a condizione che:

  • siano conviventi con il possessore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Come precisato nella circolare n. 30/E del 2020, con riguardo agli importi di spesa ammessi al Superbonus, per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio (cfr. articolo 16, comma 1- quinquies, decreto legge n. 63/2013).

Inoltre, è stato specificato che nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, analogamente a quanto previsto per il sismabonus e per l’ecobonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni.

Tuttavia, come nel caso in esame, NON si devono considerare le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.

Conclusioni

In conclusione si ha che:

  •  per gli interventi condominiali il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro (ossia 96.000 euro per le due unità immobiliari di cui si compone l’edificio in condominio);
  • per l’intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze sarà possibile calcolare la detrazione su un distinto limite di spesa pari a 96.000 euro.
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Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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