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Superbonus: i chiarimenti delle Entrate su serramenti, oscuranti e schermature – Quotidiano del Condominio

Superbonus: i chiarimenti delle Entrate su serramenti, oscuranti e schermature - Quotidiano del Condominio

Superbonus: i chiarimenti delle Entrate su serramenti, oscuranti e schermature

Con la risposta all’interpello numero 369 dell’8 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate spiega in quali casi si può applicare la maxi detrazione al 110 per cento su serramenti, chiusure oscuranti e schermature.
Gli interventi trainati, tra i quali rientrano la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, devono essere eseguiti insieme ad almeno un intervento trainante e nella finestra temporale in cui viene realizzato quest’ultimo. Per avere accesso al superbonus, inoltre, l’intervento deve essere di sostituzione di componenti già esistenti, non una nuova installazione. La superficie complessiva deve inoltre essere minore o uguale a rispetto a quella inizialmente esistente prima degli interventi.
Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, il quale intende realizzare i seguenti interventi: sostituzione di tutti i serramenti esistenti (una parte come mera sostituzione senza alterazione della superficie e della geometria, un’altra parte con l’ampliamento della superficie totale); l’installazione di due nuovi velux al piano sottotetto.
Il contribuente chiede quali sono le condizioni per beneficiare della maxi detrazione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, riepilogando il quadro normativo di riferimento.
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, rientrano tra gli interventi trainati anche “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”.
L’intervento deve riguardare la sostituzione di componenti già esistenti e non una nuova istallazione. I lavori devono inoltre essere realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainato e tra l’inizio e la fine di tale intervento.
L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre: “È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente”.
Il contribuente ha diritto alle detrazioni anche per le spese relative a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore o strutturalmente accorpate al manufatto, ad esempio: scuri o persiane; cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
La circolare numero 30 del 2020 specifica, inoltre, che se le chiusure oscuranti sono installate insieme alla sostituzione del serramento l’intervento deve essere considerato in maniera unitaria.
Nel rispetto anche del requisito del doppio salto di classe energetica e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, gli interventi possono rientrare nel superbonus 110 per cento.
Nel caso in esame le spese per l’installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, non dà diritto alla maxi detrazione. Potrà, invece, rientrare nell’agevolazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013. Per tali spese è quindi prevista la detrazione al 50 per cento.
Per quanto riguarda l’individuazione delle caratteristiche tecniche delle installazioni si deve fare riferimento al “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti”, pubblicato sul sito dell’ENEA. Se la sostituzione delle chiusure oscuranti non è congiunta alla sostituzione dei serramenti, e rappresenta quindi un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile da considerare è di 60 mila euro per unità immobiliare.

Source: quotidianodelcondominio.it

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