Il general contractor in quanto tale è un soggetto che svolge la funzione di mediatore per mettere in contatto i contribuenti interessati con le ditte, i professionisti tenuti ad asseverare i lavori, e il soggetto che acquisirà il credito. Per questa attività di tipo prettamente amministrativo il general contractor prende un compenso, in percentuale dei lavori, che non rientra nella detrazione ma resta a carico dei condomini in quanto si tratta, come detto, di attività di tipo burocratico che nulla ha a che vedere con lo svolgimento dei lavori. Proprio per questo motivo il general contractor non può essere in alcun modo chiamato in causa qualora la ditta presentata non fosse in grado di realizzare il lavoro, dal momento che viene pagato solo per la mediazione e non per garantire un lavoro a norma o mettere al riparo i condomini dai rischi finanziari. Quindi la presenza di un general contractor, a fronte del consistente aumento dei costi che comporta non offre nessuna reale tutela. Trattandosi di condominio molto meglio affidarsi alle società di gestione dei servizi energetici (le cosiddette Esco) che garantiscono i lavori chiavi in mano con società che fanno parte del gruppo e sono quindi sempre in regola. Oltretutto proprio perchè si tratta di società che fonriscono questo tipo di servizi sono in grado di fornire con facilità un’analisi energetica dell’edificio e di evitare di proporre soluzioni “fantasiose” quando non è possibile raggiungere il salto di due classi energetiche con i soli interventi sulle parti comuni dell’edificio.
Source: repubblica.it
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