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Superbonus, installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: la risposta AdE n. 57/2022 – CASA&CLIMA.com

Come procedere per ottenere la detrazione della spesa per l’installazione degli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo atteso che, ai fini del Superbonus 110%, tale intervento “trainato” deve essere effettuato congiuntamente agli interventi “trainanti” realizzati dall’impresa costruttrice e che le spese relative al predetto intervento “trainato” devono essere sostenute nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”? Quando deve essere formalizzato il contratto di cessione dell’energia non auto-consumata in sito al GSE, per poter beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, considerato che non è possibile procedere a tale cessione prima del trasferimento dell’immobile e della conclusione delle operazioni di allaccio delle utenze e di collaudo degli impianti?

A questi due quesiti ha risposto l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 57 del 31 gennaio 2022.

superbonus 110%

Con riferimento al primo quesito, l’AdE preliminarmente osserva che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Al riguardo, l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che:

− l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche chedanno diritto al Superbonus;

− sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, l’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In tali casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000,00 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Il predetto comma 5, inoltre, prevede che nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza.

Come chiarito dalla citata risoluzione n. 60/E del 2020 il predetto limite di spesa deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati”, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

In applicazione dei principi su esposti, nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’Istante potrà fruire del Superbonus anche per le spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo realizzata dall’impresa costruttrice prima del termine degli interventi antisismici “trainanti”, come rappresentato, effettuando il pagamento di tali spese all’atto del rogito. Resta fermo, tuttavia, che la detrazione delle spese per la predetta installazione è subordinata alla condizione che tali spese siano distintamente contabilizzate rispetto al corrispettivo dovuto per l’acquisto delle unità immobiliari e che il relativo pagamento sia effettuato, salvo l’importo del corrispettivo oggetto eventualmente di sconto in fattura ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

MODALITÀ DI FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE DELL’ENERGIA NON AUTO-CONSUMATA IN SITO AL GSE. Con riferimento al secondo quesito concernente le modalità di formalizzazione del contratto di cessione dell’energia non auto-consumata in sito al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l’AdE rappresenta che, in seguito alla presentazione dell’istanza presentata dal contribuente, la procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo prevede che il GSE effettui un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l’impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine. Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.

In considerazione dell’iter procedimentale sopra descritto, l’Agenzia delle entrate ritiene pertanto che il contribuente possa fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE.

Source: casaeclima.com

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