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Superbonus: l’isolamento a cappotto – Infobuild energia

Superbonus: isolamento a cappotto

Indice degli argomenti:

Tra gli interventi di efficientamento energetico che danno diritto al Superbonus nella forma del 110% di agevolazioni fiscali – definiti trainanti – il protagonista principale è sicuramente l’isolamento dell’involucro edilizio o cappotto termico.

Se infatti consideriamo una delle caratteristiche peculiari per l’accesso al Superbonus, e cioè il cosiddetto “salto di classe”, ovvero la necessità che l’intervento edilizio consenta un miglioramento di almeno due classi energetiche (testimoniato da APE ante e post intervento), l’isolamento di murature, solai e tetto è, sovente, indispensabile.

L’intervento trainante, alternativo al cappotto o complementare ad esso, che può permettere il salto di due classi energetiche (requisito essenziale per l’accesso al Superbonus), da dimostrare con APE pre e post intervento, è la sostituzione dell’impianto termico. Ricordiamo che esistono poi una serie di interventi aggiuntivi (denominati trainati) che possono accompagnarsi a quelli principali, integrandoli e migliorandone la prestazione energetica globale dell’edificio: pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, sostituzione infissi e relative schermature, colonnine di ricarica per autoveicoli, eliminazione delle barriere architettoniche, e tutte quelle spese necessarie per attestati e asseverazioni, incluse le tariffe professionali.

Il cappotto termico (intervento trainante)

Come previsto dall’art.119 del Decreto Rilancio, il Superbonus spetta per gli interventi di isolamento termico (isolamento a cappotto) delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Superbonus: il cappotto termico, intervento trainante

Sono agevolabili gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:

Sono agevolabili gli interventi sulle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [W/m2K] del DM requisiti Ecobonus.

Superbonus cappotto: le spese ammissibili

La detrazione al 110% (o in alternativa la cessione del credito o sconto in fattura) per la coibentazione dell’involucro di un edificio plurifamiliare o condominio, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici fino a otto unità immobiliari);
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici oltre otto unità immobiliari).

Superbonus cappotto: le spese ammissibili

Ad esempio, se l’edificio oggetto dei lavori è composto da 12 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 440.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 4 (120.000 euro).

Superbonus cappotto: le spese ammissibili per un condominio

Per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).

Enea, a seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica comunica che le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020 e comprendono:

  • fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento
  • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
  • opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;
  • prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori).

L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili ed è imputato all’unità immobiliare oggetto dell’intervento: il bonus, quindi, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa sulla base delle somme versate da ciascuno e documentate. Nel caso in cui sul medesimo edificio siano effettuati più interventi agevolabili (trainanti e trainati), il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di essi.

Requisiti degli interventi di isolamento termico

Oltre ad interessare una superficie disperdente superiore al 25%, e a consentire il salto di almeno due classi energetiche, gli interventi devono rispettare una serie di requisiti aggiuntivi, così come stabiliti dal DM 6 agosto 2020 (DM Requisiti Ecobonus).

Innanzitutto, l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento). Le murature, sia allo stato attuale che in seguito alla giustapposizione del cappotto termico, devono possedere determinate caratteristiche prestazionali:

  • I valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati all’Allegato E del D.M. 6.08.2020.
  • I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020
Requisiti degli interventi di isolamento termico: valori di trasmittanza termica
Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni

L’allegato E del “DM Requisiti Ecobonus” del 6 agosto 2020, riporta i valori di trasmittanza massima che devono possedere gli interventi di isolamento termico. Il calcolo della trasmittanza delle strutture opache, ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, non include il contributo dei ponti termici.

Per gli interventi di isolamento termico sulle parti comuni degli edifici condominiali, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l’involucro dell’intero edifico consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva, di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.

La rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti, al fine di accedere alle detrazioni al 110%, deve essere attestata da un tecnico abilitato con apposita asseverazione, secondo quanto riportato dall’allegato A del DM 6 agosto 2020.

Il superbonus conferma una forte attenzione all’impatto ambientale. I materiali isolanti utilizzati devono infatti rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

Criteri Ambientali Minimi dei materiali isolanti

I Criteri Ambientali Minimi o CAM sono requisiti essenziali che in materiali devono possedere nell’ambito dei contratti di appalti di lavori pubblici (i c.d. appalti verdi o GPP) e fondamentali per l’accesso al Superbonus per l’efficientamento energetico degli edifici. Il Decreto Rilancio all’art.19, comma 1, afferma infatti che: “I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017”.

Superbonus: i materiali isolanti devono rispettare i CAM

Il DM 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) stabilisce i requisiti ambientali nel campo dell’edilizia pubblica. La normativa, per quanto concerne i materiali isolanti, va a regolamentare la produzione delle plastiche (poliuretani, polistirene, poliestere) e delle lane minerali (lana di vetro e di roccia).

Le lane minerali o Fibre Artificiali Vetrose (FAV), sottoforma di lana di vetro o di roccia, sono tra gli isolanti più utilizzati in campo edilizio. Vantano ottime prestazioni di isolamento termico e acustico, sono relativamente economici e leggeri, e non temono l’umidità. Possono però, a seconda del sistema di produzione, essere nocivi per la salute umana.

Nel caso di materiali isolanti di origine plastica (poliuretani, polistirene, poliestere) o cellulosica o, se la coibentazione viene eseguita con le FAV (lana di roccia o di vetro), la normativa dei CAM impone che una parte della materia prima provenga da riciclo.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

  • una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni nominate, è ammesso presentare un rapporto rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto.

Gli interventi trainati aggiuntivi

L’art. 2 del DM Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020, definisce gli interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti agevolabili.

L’esecuzione di almeno un intervento “trainante” (cappotto, impianto termico, antisismico) consente, poi, di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” come:

  • sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K)
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
  • acquisto e posa in opera di schermature solari (allegato M al d.lgs. 311 del 29/12/2006)
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione

Il superbonus spetta anche per gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche, anche se realizzati a favore di persone over 65, purché effettuati congiuntamente agli interventi trainanti di isolamento termico dell’involucro e/o di sostituzione degli impianti di climatizzazione.

Superbonus: quali sono gli interventi trainati

Sono agevolabili le schermature solari (installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie finestrata), installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S) e aventi prestazione di schermatura con valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35. L’asseverazione, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125.

Verifica igrotermica (condensa superficiale e interstiziale)

Il DM 26/06/2015, in vigore dal 1° ottobre dello stesso anno, definisce i requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici.

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica igrotermica e cioè dell’assenza:

  • di condensa superficiale (rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione);
  • di condensa interstiziale.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

Per le verifiche di legge è possibile utilizzare anche la norma UNI EN 15026, che prevede al posto del metodo semplificato, metodi dinamici che consentono di ottenere un modello di comportamento della struttura più realistico che considera anche gli altri fenomeni fisici, come i meccanismi di migrazione di umidità per diffusione e per capillarità.

Il cappotto termico: verifica igrotermica e correzione dei ponti termici
Il cappotto termico: verifica igrotermica e correzione dei ponti termici (fonte: termok8)

Il cappotto termico, soprattutto se installato all’esterno dell’involucro edilizio, ha la naturale capacità di correggere i ponti termici, contrastando così il fenomeno della condensa, sia interstiziale che superficiale.

Problema che può invece verificarsi nel caso il cappotto sia localizzato sulla parte interna delle pareti.

Le deroghe normative

L’Allegato 1 del DM 26/6/2015 prevede una deroga alle altezze minime dei locali d’abitazione o Requisiti Igienico-sanitari. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno (cappotto interno), le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,5.

Superbonus: le deroghe normative per il cappotto termico

Il DL 77/2021, aggiunge ulteriori deroghe costruttive sia per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) che quelli antisismici (sismabonus). Sia il cappotto termico che il cordolo sismico infatti “non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”.

Ricordiamo infine che, grazie alle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni Bis, tutti gli interventi previsti dall’art.119, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, esclusi i casi di demolizione e ricostruzione, sono considerati dalla normativa come manutenzione straordinaria e necessitano di una semplice CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) per essere realizzati. Che, oltretutto, non ha l’obbligo di dover attestare lo stato legittimo o conformità edilizia dell’immobile.


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Source: infobuildenergia.it

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