L’edificio nel quale sono presenti più unità immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti non è un condominio minimo. Si ricade, infatti, nel condominio solo nel momento in cui nello stesso edificio sono presenti più unità immobiliari che fanno capo a distinti proprietari. Nel vostro caso siamo dunque in presenza di un edificio in comproprietà con più unità immobiliari (edificio plurifamiliare). Ai fini della detrazione del 110% le scadenze per l’agevolazione per gli edifici plurifamiliari sono comunque equiparate con quelle del condominio, e quindi è possibile arrivare fino al 31 dicembre 2023. Per quel che riguarda i lavori da realizzare, invece, dovrete considerare che quelli di unificazione in quanto tali non rientrano in alcun modo nell’ambito del Superbonus ma vanno comunque fatturati a parte. In questo caso il tetto di spesa fa riferimento al numero di unità immobiliari presenti prima dell’avvio dei lavori. Quanto alla possibilità di applicare prima il Superbonus e poi effettuare l’accorpamento, dovrete considerare che se non è rispettato il termine dei 12 mesi per procedere all’unificazione e quindi alla variazione catastale, dovrete pagare la differenza tra le imposte agevolate delle quali avete usufruito al momento dell’acquisto, più una sanzione pari al 30% della differenza stessa e i relativi interessi.
Source: repubblica.it
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