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Superbonus salvo anche senza visto di conformità – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Superbonus

L’assenza del visto di conformità non compromette la spettanza del superbonus del 110%. L’infedeltà del visto può invece far perdere, in tutto o in parte, la detrazione spettante, al pari delle ipotesi in cui il rilascio dello stesso sia affetto da falsità.

Tutto ciò sulla base delle più recenti prese di posizione della giurisprudenza di legittimità in materia di anomalie relative ai visti di conformità sulle dichiarazioni fiscali, le cui conclusioni possono essere traslate, per analogia, anche al visto di conformità da rilasciare sulla comunicazione per le opzioni di cessione o sconto in fattura del 110%.

Posto che in assenza del visto di conformità la comunicazione in oggetto verrà scartata dai sistemi di controllo che l’Agenzia delle entrate ha appositamente predisposto nel caso di cessione o sconto in fattura del superbonus, per mancanza del visto deve più propriamente intendersi l’ipotesi in cui lo stesso, seppur formalmente presente nel modello, venga poi ritenuto come non apposto ad un successivo controllo.

I casi in cui tale circostanza può verificarsi sono molteplici. Si va dal rilascio di un visto di conformità da parte di un soggetto che non risulta iscritto negli appositi elenchi informatizzati tenuti dalle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate, alla situazione in cui il professionista che rilascia il visto risulti oggetto di provvedimenti disciplinari di sospensione dell’attività da parte dell’ordine di appartenenza.

Al verificarsi di queste situazioni la sorte del superbonus potrebbe risultare compromessa qualora l’Agenzia delle entrate ritenesse tale mancata apposizione del visto come requisito sostanziale in assenza del quale il 110% non può essere ceduto a terzi.

Su una questione simile – diritto alla compensazione di un credito emergente dalla dichiarazione Iva in presenza di un visto di conformità ritenuto insussistente – ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.5289 del 26 febbraio 2020.

In tale contesto la suprema corte, allineandosi ad un orientamento consolidato, ha ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva configuri soltanto una violazione meramente formale a patto che sussista un duplice presupposto: non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta né comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.

In presenza di entrambe le circostanze, si legge nell’ordinanza in commento, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto alla compensazione del credito Iva.

Nell’ambito della cessione a terzi del superbonus si potrebbe dunque affermare che l’assenza (postuma) del visto di conformità, non dovrebbe comportare la perdita del superbonus se la detrazione in oggetto rispetta tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge.

Diversa invece la situazione in cui il visto di conformità, seppur validamente presente, si rivela falso.

In una situazione del genere la Corte di Cassazione con la sentenza n.19672 del 13 marzo 2019, la prima in assoluto sul tema del falso visto di conformità, ha statuito la responsabilità penale del professionista in concorso con il cliente.

A seguito di ciò risulta ovvio che in tali fattispecie vengono meno tutti i presupposti che hanno consentito la cessione a terzi del superbonus che verrà ovviamente revocato.

Esiste infine una terza possibilità. Quella in cui il visto di conformità risulta validamente rilasciato ma si rivela infedele. In queste situazioni, in aggiunta alle sanzioni che verranno comminate al soggetto che ha rilasciato il visto, il beneficiario del Superbonus si vedrà rettificare parte del credito ormai validamente ceduto a terzi, con tanto di sanzioni e interessi.

© Riproduzione riservata

Source: italiaoggi.it

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