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Superbonus, vaccino anticovid e assemblee in presenza – Diritto.it – Il portale giuridico online per i professionisti

Con l’intento di limitare la diffusione del Covid-19 e tutelare la salute pubblica, il nuovo articolo 66 disp. att. c.c. prevede la possibilità di organizzare le assemblee in teleconferenza, modalità a cui si può ricorrere anche se non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini. L’assemblea in presenza, però, continua ad essere largamente utilizzata, anche perché le decisioni relative agli interventi per cui è previsto il superbonus 110% richiedono ampie discussioni che i condomini preferiscono effettuare in luogo fisico. Tuttavia, parallelamente con il progredire della campagna di vaccinazione anti-COVID-19, si pone il problema di stabilire se le riunioni assembleari in presenza richiedano sempre particolari misure precauzionali.

La normativa attuale

L’articolo 1, comma 10 del DL n° 33 del 16 maggio 2020 ha previsto la possibilità di organizzare riunioni che si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il DL 33/2020 è stato convertito dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 (in G.U. 15/07/2020, n. 177 – provvedimento entrato in vigore il 16/07/2020). I più recenti DL 22 aprile 2021, n. 52 e D.L 18 maggio 2021, n. 65, confermano il DL 33/2020 o lasciano inalterata la disciplina sulle riunioni, confermando la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020 (la proroga è stata decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del Cts).

Le faq ministeriali

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, vi sono nuove misure previste per la zona bianca (che tende ad estendersi), mentre sono confermate le misure per le regioni in zona gialla. Solo per quest’ultima zona (gialla) viene ribadito che è fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, viene precisato che per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Per entrambe le zone viene chiarito che i dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

Il condomino vaccinato e le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 del 13 marzo 2021 precisa con chiarezza, che anche le persone vaccinate devono rispettare le misure di sicurezza, perché nonostante i vaccini anti-COVID riducano significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica, nessuno di questi conferisce un livello di protezione del 100%. Del resto in assemblea un condomino può infettarsi nei giorni immediatamente successivi alla vaccinazione, in quanto l’organismo necessita di un tempo minimo per sviluppare una completa risposta immunitaria protettiva. Inoltre si precisa che un metro rimane la distanza minima da adottare ma sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile. Un condomino vaccinato con una o due dosi, quindi, in assemblea deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione, quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone.

La ventilazione del luogo di riunione

Secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 (del 20 maggio 2021), il rischio di contagio attraverso i droplet o attraverso la via aerea prevale rispetto a quello mediante contatto con superfici o oggetti contaminati. Il Rapporto precisa che la sola ventilazione non abbassa il rischio di trasmissione del virus, soprattutto negli ambienti molto affollati, in cui le persone stazionano per diverso tempo (le assemblee con argomento lavori trainati e/o trainanti in ambito superbonus normalmente durano diverse ore). Di conseguenza viene suggerito che oltre all’apertura delle finestre, si utilizzino sistemi di purificazione e sanificazione dell’aria; nell’avviso andrà precisato che il luogo della riunione prescelto è stato/sarà sanificato, prima e dopo la riunione, onde garantire ai più la salubrità del luogo.

Le aree condominiali esterne

Alla luce delle considerazioni precedenti l’amministratore, data anche la bella stagione, si potrebbe utilizzare aree condominiali come cortili o aree verdi, a meno che tali spazi non si trovino ad una distanza – dagli altri fabbricati o dalla pubblica via – inidonea a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy, soprattutto tenendo conto che nella riunione la collettività condominiale potrebbe discorrere di questioni strettamente legate alla gestione di dati sensibili.

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Source: diritto.it

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