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SuperSismabonus acquisti: il Fisco sulla cessione del credito d’imposta – Lavori Pubblici

L’art. 119, comma 4 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(c.d. Decreto Rilancio) ha elevato al 110% la detrazione
fiscale spettante per gli interventi di riduzione del rischio
sismico (Sismabonus) di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies
dell’art. 16 del decreto-legge n. 63/2013.

Sismabonus acquisti: nuovo interpello all’Agenzia delle
Entrate

Sul cosiddetto Sismabonus acquisti (comma
1-septies) è arrivato un nuovo interpello a cui l’Agenzia delle
Entrate ha fornito la risposta
n. 190 del 17 marzo 2021
. In particolare, l’istante, un’impresa
di costruzione, vorrebbe riacquistare dal suo cliente il credito
d’imposta maturato per l’acquisto di una casa antisismica per il
quale sono stati versati acconti prima dell’1 luglio 2020 (data di
entrata in vigore del Decreto Rilancio).

Al riguardo, l’istante ha fatto presente:

  • che l’appartamento oggetto del contratto di compravendita è
    stato realizzato a seguito di «un intervento di ristrutturazione
    edilizia, con demolizione e successiva ricostruzione, che ha
    comportato l’adozione di misure antisismiche fiscalmente
    agevolabili secondo quanto disposto dall’articolo 16 bis, comma 1,
    lettera del Testo unico delle imposte sui redditi»;
  • a seguito di tale intervento da “un edificio unifamiliare” sono
    state ricostruite 5 unità abitative;
  • la data di inizio delle procedure autorizzatorie è successiva
    all’1 gennaio 2017 ma anteriore all’1 maggio 2019 e l’asseverazione
    di cui all’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 è stata presentata in
    data nel 2020;
  • la stipula del rogito è avvenuta nel 2020;
  • la demolizione e ricostruzione è stata realizzata sulla base di
    un permesso di costruire e una SCIA di variante in corso
    d’opera;
  • successivamente è stata presentata la Segnalazione Certificata
    per l’Agibilità parziale asseverata da parte del Direttore dei
    Lavori, ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.
    380;
  • è stata presentata l’asseverazione ai sensi del DM n. 58/2017
    vigente al momento della presentazione del titolo edilizio.

Sismabonus acquisti: le domande

L’istante quindi chiede di sapere:

  • se l’acquirente possa dimostrare e aver diritto a beneficiare
    della detrazione fiscale per l’acquisto di un’unità immobiliare
    antisismica potenziata al 110% e successivamente cedere il proprio
    credito all’impresa costruttrice;
  • se l’aliquota del 110% va applicata alle spese documentate e
    sostenute a decorrere dall’1 luglio 2020;
  • se, nel caso di acconti versati sul prezzo prima del 1° luglio
    2020, e qualora fosse possibile applicare l’aliquota di detrazione
    più alta pari al 110%, spetta all’acquirente la detrazione del 110%
    anziché quella inferiore dell’85% calcolata sull’importo massimo di
    96.000,00 euro, posto che il prezzo corrisposto a saldo dopo il
    01/07/2020 è superiore a detto limite di spesa massimo;
  • posto che l’impresa istante procederà alla vendita delle
    rimanenti 4 unità, se è necessario che la stessa presenti di nuovo
    il modello B e i correlati modelli B1 e B2 introdotti dal decreto
    del MIT del 6 agosto 2020 o se mantenga valore il precedente
    modello B, al fine di mettere i propri clienti nelle condizioni di
    poter beneficiare senza dubbio alcuno della detrazione del
    110%.

Sismabonus acquisti: le risposte dell’Agenzia delle
Entrate

Dopo aver chiarito i presupposti normativi previsti dal Decreto
Rilancio e dal D.L. n. 63/2013, l’Agenzia delle Entrate ha
confermato che, con riferimento al primo quesito, ferma restando la
sussistenza degli ulteriori requisiti, gli acquirenti delle case
antisismiche possono beneficiare del Superbonus anche in presenza,
come nel caso di specie, di un’asseverazione predisposta con il
modello previgente.

Inoltre, nel rispetto di quanto disposto con il provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n.
283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, l’istante potrà
essere cessionario del relativo credito.

Per quanto concerne la fruizione dell’agevolazione, affinché gli
acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano
beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è
necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della
norma. Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto
relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30
giugno 2022. Inoltre gli acquirenti delle case antisismiche
potranno fruire del Superbonus anche per gli acconti pagati dal 1°
luglio 2020 (in quanto l’agevolazione a tale data è vigente), in
applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il
preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia
stipulato entro il medesimo termine del 30 giugno 2022.

Nel caso prospettato, l’acquirente ha versato gli acconti prima
del 1° luglio 2020 e, pertanto, prima dell’entrata in vigore delle
disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.
Il contribuente, quindi, in linea di principio, ha la possibilità
di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel
periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di
imposta in cui ha stipulato il rogito. Tuttavia, resta fermo che in
relazione al predetto acconto non sarà possibile fruire del
Superbonus, poiché come più volte precisato l’aliquota al 110% è
applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al
periodo di vigente della detrazione in esame.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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