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Tende da esterno: quali agevolazioni – La Legge per Tutti

Quando viene applicata l’Iva al 10% e quando è possibile fruire della detrazione del 50% o del superbonus del 110%.

La bella stagione mette di buonumore tutti, tranne chi si trova ogni anno a dover ripassare con «l’olio di gomito» gli infissi in legno perché scrostati dal sole oppure chi soffoca dal caldo dentro casa perché la zona giorno è esposta dalla parte in cui il sole picchia di più. Condizionatore d’aria a parte, l’unica soluzione è quella di creare l’ombra sia per proteggere gli infissi sia per evitare che entri ogni pomeriggio l’inferno in casa. E, visto che da anni ci sono degli sconti fiscali su (quasi) tutto ciò che riguarda gli immobili, sulle tende da esterno quali agevolazioni ci sono? A seconda del tipo di tenda, ci sono diversi benefici: dall’Iva agevolata al 10% al bonus per la ristrutturazione edilizia, l’ecobonus o, addirittura, il superbonus del 110%. Vediamo quali sono le agevolazioni per le tende da esterno.

Tenda da esterno: quanto si paga di Iva?

Partiamo dall’Iva. Ci sono delle situazioni in cui sulle tende da esterno è possibile beneficiare dell’imposta agevolata al 10%. Succede quando la tenda viene installata nell’ambito di un ampio intervento di recupero agevolato, Si parla, dunque, di manutenzione ordinaria e straordinaria oppure di ristrutturazione edilizia di «fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata».

Questo significa che per la sola fornitura con posa in opera delle tende da sole o delle schermature solari che non viene effettuata in questo contesto di recupero edilizio, si paga l’Iva al 22%.

L’imposta è al 10% anche per le tende che vengono installate in virtù di un contratto di appalto o di un contratto d’opera su immobili che appartengono a qualsiasi categoria catastale, sempre in un contesto di ristrutturazioni o risanamenti e restauri conservativi.

L’aliquota al 10% è applicabile sull’intero valore delle tende da sole esterne, funzionalmente autonome rispetto agli infissi, fornite con posa in opera o installate nell’ambito di un intervento di recupero edilizio. Questo perché l’imposta è agevolata grazie alla prestazione del servizio e non all’acquisto del bene. Il beneficio è applicabile a queste condizioni su:

  • tende da sole e schermature solari a protezione degli infissi dagli agenti atmosferici;
  • tende oscuranti a rullo per esterni;
  • schermature solari a lamelle orientabili automatizzate in alluminio (i cosiddetti frangisole).

L’Agenzia delle Entrate precisa che, in assenza di lavori di manutenzione o di ristrutturazione edilizia, sulla vendita e l’installazione delle tende da sole si deve pagare l’Iva al 22%.

Tende da esterno: quali detrazioni fiscali?

Veniamo al capitolo delle detrazioni fiscali sul costo delle tende da esterno.

La legge [1] agevola con il bonus del 50% o con il superbonus del 110%, a determinate condizioni, «l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata».

La detrazione riguarda anche «l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature».

Possono accedere al beneficio i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.

L’agevolazione viene riconosciuta negli edifici che esistenti alla data di inizio dei lavori, cioè che siano accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

La detrazione del 50% riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per le schermature solari e per gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro.

Al superbonus del 110% si accede per un limite di spesa autonomo rispetto alle finestre di 54.545,45 euro, sempre che vengano realizzate insieme ad uno degli interventi trainanti (cappotto termico e sostituzione di impianto di riscaldamento) e che complessivamente tutti gli interventi consentano un miglioramento di due classi energetiche.

Tende da esterno: quali documenti servono per la detrazione?

Entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo, occorre inviare la scheda descrittiva dell’intervento all’Enea, per via telematica al sito “detrazionifiscali.enea.it”.

In presenza di un impianto di climatizzazione estiva, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la schermatura solare, anche attraverso l’applicazione «ShadoWindow» messa a disposizione gratuitamente dall’Enea sul proprio sito web previa registrazione (strumenti-detrazionifiscali.enea.it).

In presenza di impianto di climatizzazione invernale, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con le chiusure oscuranti, anche attraverso l’applicazione «Chiusure oscuranti» reperibile sullo stesso sito.

Il contribuente che intende fruire della detrazione sulle tende da esterno dovrà conservare i seguenti documenti:

  • stampa originale della «scheda descrittiva dell’intervento», riportante il codice CPID assegnato dal sito Enea e firmata dal beneficiario;
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato, comprensiva del computo metrico, che attesti i requisiti e il rispetto dei costi massimi specifici unitari previsti. Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
  • schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale calcolato secondo la UNI EN 14500 per le schermature solari e/o della resistenza termica supplementare calcolata secondo la UNI EN 13125 per le chiusure oscuranti con timbro e firma del produttore/rivenditore. Per le attestazioni, possono essere usate anche le indicazioni delle applicazioni «ShadoWindow» e «Chiusure oscuranti»;
  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico. Per gli interventi su parti comuni condominiali, la dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici bancari o postali recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.


note

[1] Decreto interministeriale del 06.08.2020.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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