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Una raccolta di firme non ha lo stesso peso della delibera assembleare – Gazzetta di Parma

IL QUESITO
Amministro un condominio nel quale i condomini hanno manifestato interesse per il bonus facciata al posto del Superbonus. Dopo mesi, pur non avendo l’assemblea approvato il preventivo, un condomino, raccolte le firme di alcuni altri condomini, ha fatto verificare lo studio di fattibilità; l’esito è stato negativo e il termotecnico interpellato chiede il pagamento della parcella. Il condomino vorrebbe che l’incarico al tecnico fosse ratificato in assemblea e la spesa divisa fra tutti. Che si deve fare?
Lettera firmata

Relativamente ai bonus fiscali, va detto che i condomini possono scegliere liberamente di quali fruire perchè, oltre al Superbonus 110%, sono rimasti in vigore quelli precedentemente introdotti; oltre al citato bonus facciate al 90%, sono fruibili: sismabonus dal 50% all’85%, ecobonus dal 50% al 65%, ecobonus per le parti comuni dal 70% al 75%, ecosismabonus dall’80% all’85%, bonus mobili al 50%, bonus casa al 50%, bonus verde al 36% e bonus idrico di € 1.000,00 una tantum, bonus colonnine di ricarica al 50%.

Il quesito tuttavia riguarda specificamente l’iniziativa di alcuni condomini soltanto ed il conseguente problema della suddivisione delle spese. Circostanze importanti per inquadrare la situazione creatasi, sono il diniego assembleare rispetto al preventivo di spesa del termotecnico e l’esito negativo dello studio di fattibilità del Superbonus. Il diniego assembleare del preventivo di spesa del termotecnico, è già un elemento che non consente all’Amministratore di far sostenere la relativa spesa ai condomini che non hanno messo la loro firma nel documento predisposto dal singolo condomino. La modalità della raccolta firme adottata da un singolo condomino, dà infatti un risultato che non può essere equiparato ad una delibera assembleare né può avere lo stesso peso. Soltanto i firmatari della richiesta di consulenza sono vincolati al pagamento della parcella del termotecnico perché soltanto loro hanno conferito l’incarico.

Nell’ambito condominiale, ciò che non risulta condiviso e deciso attraverso una delibera assembleare, non vincola tutti i condomini ed ha invece forza impositiva soltanto verso coloro che hanno chiesto la prestazione con esclusione di coloro che ne sono rimasti estranei.

L’art. 1134 c.c. dispone che “il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’Amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”. Soltanto urgenti lavori in condominio per porre rimedio ad una situazione di pericolo autorizzano l’Amministratore a procedere, salvo riferire alla prima assemblea utile come stabilisce l’art. 1135 c.c.. Diverso sarebbe il caso dello studio della fattibilità regolarmente deliberato che desse esito negativo; siccome tale esito non consente di accedere al citato Superbonus, la spesa di tale studio rimane a carico di tutti i condomini, anche dissenzienti, perché quando la delibera è stata regolarmente adottata, la decisione della maggioranza vincola la minoranza.
Risponde l’esperto
Daniela Barigazzi (Avvocato Consulente  di Confedilizia)

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