

Tra le novità più rilevanti introdotte nel d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla
Legge n.
105/2024 di conversione del D.L. n.
69/2024 (Salva Casa), il nuovo
articolo 36-bis rappresenta sicuramente
l’intervento più “dirompente”.
Abusi totali, parziali e variazioni essenziali
Per la prima volta, il legislatore ha deciso di
differenziare i percorsi di sanatoria in funzione
della gravità dell’abuso edilizio:
- da una parte, gli abusi totali, che continuano
a essere disciplinati dal tradizionale accertamento di conformità
“rigido” di cui all’art. 36, con il requisito della doppia
conformità piena (al momento della realizzazione e al momento della
richiesta); - dall’altra, gli abusi parziali e le variazioni
essenziali, per i quali è ora possibile attivare la nuova
procedura di sanatoria “alleggerita” o “asincrona” ex art. 36-bis,
che richiede solo la conformità urbanistica attuale e quella
edilizia al momento della realizzazione.
In questo nuovo assetto, la corretta qualificazione
dell’abuso
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