
Il malfunzionamento del FVOE può diventare un problema per le
stazioni appaltanti, soprattutto quando la procedura è arrivata
alla fase conclusiva e mancano soltanto le verifiche sui requisiti
dell’aggiudicatario.
Il Codice dei contratti pubblici consente, a determinate
condizioni, di procedere comunque all’aggiudicazione, ma fino a che
punto è possibile utilizzare controlli
alternativi? È sufficiente l’autocertificazione già
presentata dall’operatore economico? E cosa accade quando le
amministrazioni interpellate non rispondono alle richieste di
verifica?
Il TAR Lazio, Roma, Sez. I, con la
sentenza
7 ottobre 2026, n. 15736, ha affrontato questi
interrogativi esaminando un’aggiudicazione disposta dopo il
temporaneo blocco del FVOE 2.0, soffermandosi sulle verifiche
effettuate dal RUP e sulle modalità con cui l’amministrazione ha
applicato l’art. 99, comma
3-bis, del D.Lgs. n.
36/2023.
La
gara contestata dopo il malfunzionamento del FVOE
La vicenda riguarda una procedura aperta per
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