
La necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico
è sufficiente per disporre l’esecuzione anticipata
d’urgenza, anche quando il rischio di interruzione deriva
dai tempi con cui la stazione appaltante ha gestito la
procedura?
E se l’aggiudicazione originaria è stata annullata dal giudice
amministrativo, l’amministrazione può avviare le prestazioni prima
di aver nuovamente verificato il possesso dei requisiti
dell’operatore economico, facendo affidamento sui
controlli svolti in occasione del precedente affidamento?
A rispondere a questi interrogativi è il TAR
Lazio, Roma, Sez. II-bis, con la
sentenza
del 19 ottobre 2026, n. 16400, relativa a una
procedura rinnovata dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, nella
quale la stazione appaltante aveva disposto l’esecuzione anticipata
del servizio proprio nel giorno in cui il precedente contratto era
diventato inefficace, pur non avendo ancora completato la verifica
dei requisiti.
Il TAR ha esaminato le ragioni addotte dall’amministrazione per
giustificare l’urgenza, ricostruendo i tempi della riedizione della
procedura e gli adempimenti che avrebbero dovuto precedere
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