
Quando il precedente affidamento è stato aggiudicato a un
raggruppamento temporaneo di imprese, il principio di rotazione si
applica a tutte le imprese che ne facevano parte oppure soltanto
alla mandataria? La costituzione di un nuovo RTI, con una diversa
capogruppo e una delle precedenti mandanti, consente di procedere a
un nuovo affidamento? E se, dopo la pubblicazione di una
manifestazione di interesse, risponde soltanto l’operatore uscente,
la stazione appaltante può affidargli direttamente il
contratto?
Il problema nasce dall’esigenza di coordinare il divieto
di riaffidamento al contraente uscente con la disciplina
dei raggruppamenti temporanei e con le modalità di scelta
dell’operatore economico negli affidamenti sottosoglia, soprattutto
quando il precedente contratto è stato eseguito da più imprese e
alcune di queste intendono partecipare anche alla successiva
procedura, eventualmente con ruoli differenti.
Sull’argomento è intervenuta la
Provincia autonoma di Trento con il parere n. 579 del 15 ottobre
2026, che ha esaminato due possibili modalità
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