Acquisto casa antisismica, il contribuente residente all’estero e acquirente di un immobile in Italia può accedere al superbonus 110%. Lo conferma la risposta all’interpello numero 91 dell’8 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate: il futuro proprietario dell’immobile ad uso abitativo è titolare di reddito fondiario ed ha diritto all’agevolazione.
Acquisto casa antisismica, anche il contribuente residente all’estero e futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia può accedere al superbonus 110%.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 91 dell’8 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente è senza redditi in Italia ed intende acquistare un’abitazione in zona sismica 3, dopo la demolizione, la ricostruzione e la riduzione di due classi del rischio sismico.
L’istante è tuttavia titolare di un reddito fondiario è può quindi beneficiare dell’Agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.
Acquisto casa antisismica: ok al superbonus 110% per residente all’estero
La risposta all’interpello numero 91 dell’8 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate si concentra sull’acquisto di una casa antisismica da parte di un contribuente non residente in Italia.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 91 dell’8 febbraio 2021
- Superbonus – Acquisto casa antisismica – Soggetto non residente – Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni – Articolo 119, comma 4, e articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
L’istante è un cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’Aire, senza redditi in Italia che chiede di poter accedere al superbonus 110%.
Il soggetto intende acquistare un’unità immobiliare, parte di un edificio in fase di costruzione all’interno di un complesso residenziale anch’esso in costruzione.
Tale edificio è situato in zona sismica 3 e prima dell’acquisto è prevista la demolizione e ricostruzione, con riduzione del rischio sismico di due classi rispetto all’edificio precedente.
Nello specifico, i passaggi relativi agli interventi sono i seguenti:
- l’impresa di costruzioni ha ottenuto il permesso di demolizione a marzo 2018;
- a luglio 2018 l’impresa ha ottenuto il permesso di costruire 3 palazzine ad uso abitativo incidenti sullo stesso lotto, con variazione volumetrica rispetto all’edificio precedente;
- i lavori sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019;
- l’acquisto dell’immobile è previsto entro il 31 dicembre 2021, ovvero le spese per l’acquisto saranno sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;
- l’asseverazione delle classi sismiche dell’edificio precedente e di quelli risultanti dalla ricostruzione saranno presentate dall’impresa costruttrice entro la data di stipula del rogito, ossia successivamente al rilascio dei due titoli autorizzativi di demolizione e costruzione.
Dopo aver preso in esame il caso in questione, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di usufruire dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio e richiama il quadro normativo di riferimento e le spiegazioni dei documenti di prassi.
Acquisto casa antisismica: il quadro normativo e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel rispondere all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, ovvero la norma che muta le regole applicative del sismabonus.
L’agevolazione è prevista per gli acquirenti di nuove unità immobiliari.
La detrazione l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi con demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.
Tali interventi, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, devono determinare il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. Inoltre, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori gli immobili devono essere alienati.
L’agevolazione in commento, originariamente in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 è stata successivamente estesa, come sottolinea il documento di prassi:
“Al riguardo, si rammenta che, a seguito dell’ulteriore rinvio operato nel comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, agli acquirenti delle “cd. Case antisismiche”, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 si applica la maggiore aliquota prevista dall’articolo 119 citato (Superbonus). Per la relativa disciplina si fa rinvio alle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020.”
La circolare numero 24 del 2020 chiarisce che i destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni: l’accesso alla detrazione è previsto per tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Essendo una detrazione dall’imposta lorda, tuttavia, il superbonus 110% non può essere utilizzato da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Sono esclusi dalla fruizione diretta anche i soggetti che rientrano nella “no tax area”.
In base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti hanno la possibilità di beneficiare della fruizione indiretta del superbonus 110%, attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, sottolinea quanto segue:
“Nel caso di specie, l’Istante, quale futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, sarà titolare di reddito fondiario, pertanto, allo stesso non è precluso l’accesso al Superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste.”
Il soggetto potrà quindi beneficiare della detrazione in maniera diretta o, eventualmente, scegliere le opzioni di fruizione indiretta.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.