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Bonus casa e 110%, vademecum per visto di conformità ed asseverazione – Investire Oggi

Bonus casa e 110%, vademecum per visto di conformità ed asseverazione

Dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto – legge n. 157 del 2021, sono cambiate le condizioni in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito a fronte dei bonus casa diversi dal 110%.

Novità anche per lo stesso bonus 110%.

Prima del decreto contro le frodi fiscali per i bonus casa

I bonus casa si concretizzano in una detrazione fiscale (la percentuale di spesa detraibile cambia a seconda della tipologia di lavori) riconosciuta a fronte di lavori edili eseguiti sugli immobili. La detrazione è da godere in più quote annuali di pari importo (gli anni di detrazione variano a seconda del tipo di interventi).

Per essi (tranne che per il bonus mobili e bonus verde), il legislatore (per spese 2020 successive) ammette la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto in fattura
  • la cessione del credito.

Prima delle novità introdotte dal decreto 157 del 2021 (vedi paragrafo successivo), era previsto che:

  • per il bonus 110%:
    • in caso di opzione per sconto o cessione, servisse il visto di conformità
    • sia nell’ipotesi di detrazione sia in caso di opzione per sconto o cessione, servisse l’asseverazione attestante i requisiti tecnici dei lavori e la congruità delle spese ai prezzi, laddove trattasi di lavori di riqualificazione energetica o antisismici
  • per i bonus casa diversi dal 110%, non servisse nulla (né il visto né l’asseverazione) e ciò indipendentemente dalla modalità di fruizione del beneficio (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito).

Le novità del decreto contro le frodi

Il decreto – legge, n. 157 del 2021 (entrato in vigore il 12 novembre 2021), ha introdotto importanti novità, ossia:

  • ha esteso obblio di visto di conformità ed asseverazione sulla congruità delle spese, anche per altri bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per lo sconto o cessione
  • stabilisce che il visto di conformità serve anche nel caso in cui il bonus 110% sia utilizzato nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi (tranne il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta).

Bonus casa: il nuovo quadro per visto di conformità ed asseverazioni

A seguito delle novità, quindi, dopo il 12 novembre 2021, per i bonus casa, si è delineato il seguente quadro:

  • bonus 110%, utilizzato come detrazione in dichiarazione, oppure come sconto in fattura o cessione del credito – servono visto di conformità ed asseverazione (non serve il visto se si utilizza il bonus come detrazione e la dichiarazione redditi è presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta)
  • bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, ecc.):
    • utilizzo come detrazione fiscale – non servono né visto né asseverazione
    • opzione per sconto in fattura o cessione del credito – servono visto di conformità e asseverazione sulla congruità delle spese ai prezzi.

In merito alla decorrenza delle novità, leggi anche Cessione del credito e sconto in fattura: decorrenza visto e asseverazione in chiaro

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