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Bonus edili con DURC di congruità – Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate

A partire dal prossimo 27 maggio, il riconoscimento dei bonus fiscali e la relativa cessione del credito, per interventi in edilizia, di importo superiore a € 70.000, saranno vincolati, a pena di decadenza, all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonchè all’indicazione del medesimo nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Il nuovo adempimento si affianca a quello, già in vigore, relativo alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (c.d. Durc di congruità).
Verifichiamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Bonus edili: obbligo di applicazione dei CCNL

bonus edili durc congruitàL’articolo 28-quater D.L. 27.01.2022, n. 4 convertito L. 28.03.2022, n. 25, ha introdotto due nuovi adempimenti inerenti il riconoscimento dei bonus fiscali e la cessione del relativo credito, per interventi in edilizia di importo superiore a € 70.000.

L’obiettivo della norma è quello di:

  1. assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza;
     
  2. di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare gli incentivi per ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, nonché le detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, unitamente al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, bonus facciate e bonus verde, saranno fruibili – a partire dal 27/05/2022 – a condizione che il prestatore d’opera indichi:

  • nell’atto di affidamento dei lavori che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81;
     
  • nelle fatture emesse, in relazione all’esecuzione dei lavori, il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori.

Di conseguenza, nei casi in cui è prevista l’apposizione del visto di conformità, i soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22.07.1998, n. 322, e i responsabili dei centri di assistenza fiscale, sono tenuti a verificare, oltre quanto già obbligatorio, anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

L’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.

Lavori connessi benefici fiscali interessati dai nuovi obblighi

Le novità di cui trattasi devono ritenersi applicabili con riferimento ai lavori edili o di ingegneria di cui all’Allegato X D. Lgs. 81/2008, vale a dire:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
     
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
     
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
     
  • opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile;
     
  • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile;
     
  • scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

A questi sono connesse agevolazioni e bonus che, in assenza del predetto adempimento, non saranno fruibili; nel dettaglio:

RIF. NORMATIVO
DESCRIZIONE

Art. 119 D.L. 34/2020

Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Art. 119-ter D.L. 34/2020

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Art. 120 D.L. 34/2020

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Art. 121 D.L. 34/2020

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 conv. L. 90/2013

Bonus mobili

Art. 1, c. 12 L. 205/2017

Bonus verde

Art. 1, c. 219 L. 160/2019

Bonus facciate

La bozza della clausola nel contratto di appalto e dell’indicazione in fattura

Si propone di seguito una bozza, da integrare caso per caso, della clausola da inserire nei contratti di appalto per l’esecuzione di lavori edili superiori a 70.000 €.:

  1. L’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e dichiara di:
     
    • osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
       
    • di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell’esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella località di riferimento.
       
      Anche ai fini prescritti dall’art. 1, c. 43-bis L. 30.12.2021, n. 234 (introdotto dall’art. 28-quater D.L. 27.1.2022 n. 4 convertito dalla L. 28.03.2022, n. 25);
       
  2. l’appaltatore dichiara che:
     
    • i lavori edili sono eseguiti da datore di lavoro che applica i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81;
       
    • il CCNL applicato nell’esecuzione del presente appalto è il seguente: ________

Una volta inserita nel contratto detta clausola, ai fini della fruizione delle agevolazioni sopra elencate sarà necessario inserire in fattura le medesime informazioni, con modalità simili a quelle riportate nella seguente bozza:

Tipologia documento
 
DOCUMENTO
Codice destinatario
Numero
Data

TD01 (fattura)

640

30.06.2022

0000000

DESCRIZIONE

Q.TA’

PREZZO

IVA (%)

TOTALE

Opere di tinteggiatura facciate esterne e gronde di legno.

Intervento di recupero della facciata esterna dell’edificio sito in:

Roma – Via Italia 1 cod. Comune H501 Foglio 4 – Particella 1

1

70.000

10

77.000

Anche ai fini prescritti dall’art. 1, c. 43-bis L. 234/2021 (introdotto da art. 28-quater D.L. 4/2022 conv. da L. 25/2022) si attesta che il CCNL applicato nell’esecuzione del presente appalto è il seguente ……………

Bonus edili: il DURC di congruità

A partire dal 1° novembre 2021, con l’intento di escludere dal mercato del lavoro le aziende che non operano nella legalità e, contestualmente, di promuovere la regolarità contributiva quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività, il decreto ministeriale 25.06.2021, n. 143, recependo l’Accordo delle parti sociali del 10.09.2020, ha definito le regole per l’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera edilizia in termini di incidenza della medesima rispetto agli interventi realizzati nell’ambito:

  • dei lavori pubblici;
     
  • dei lavori privati, con valore dell’opera uguale o superiore a € 70.000, eseguiti da parte di:
     
    • imprese affidatarie, in appalto o subappalto;
       
    • lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Devono ritenersi esclusi da tale adempimento i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, vale a dire Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria.

Il c.d. DURC di congruità si pone pertanto l’obiettivo di contrastare fenomeni di dumping contrattuale, promuovere l’emersione del lavoro irregolare ed al contempo di assicurare un’effettiva tutela ai lavoratori in merito ad aspetti retributivi e di salute e sicurezza.

Ciò mediante l’espressa identificazione:

  1. della quantità di manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori edili;
     
  2. la verifica della tipologia dell’opera e la sua adeguata remunerazione.

Il rilascio dell’attestazione di congruità avviene entro 10 giorni dalla richiesta, per mano della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria, ovvero del soggetto da essa delegato ex art. 1 L. 11.01.1979, n. 12, o anche del committente.

Da considerare che le tempistiche di richiesta sono diverse a seconda della tipologia di intervento.

Nel dettaglio:

  1. Lavori pubblici: la congruità è richiesta in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
     
  2. Lavori privati: la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
    L’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa – dopo aver evidenziato analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate – invita a regolarizzare la posizione entro 15 giorni mediante versamento le differenze frutto dello scostamento.

A questo punto possono verificarsi due ipotesi:

  1. Regolarizzazione nei termini: l’attestazione di congruità viene rilasciata;
     
  2. Mancata regolarizzazione nei termini:
     
    • viene comunicato l’esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità;
       
    • la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente iscrive l’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Per contro la regolarizzazione non è richiesta qualora lo scostamento rilevato rispetto agli indici di congruità sia pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera

Il simulatore di congruità

Ai fini di una verifica preliminare della congruità delle spese sostenute per la manodopera edile, è possibile utilizzare il simulatore di congruità, raggiungibile dalla pagina principale del portale CNCE_EdilConnect www.congruitanazionale.it., attraverso il quale è possibile stimare per ogni specifico contratto quale sarà l’importo minimo complessivo di manodopera atteso, con la stima indicativa del numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.

Di seguito l’elenco degli indici di congruità definiti con l’accordo collettivo del 10.09.2020:

N.
COD.
CATEGORIE
% INCIDENZA MINIMA MANODOPERA SUL VALORE DELL’OPERA

1

OG1

Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture

14,28%

2

OG1

Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti

5,36%

3

Ristrutturazione di edifici civili

22,00%

4

Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti

6,69%

5

OG2

Restauro e manutenzione di beni tutelati

30,00%

6

OG3

Opere stradali, ponti, etc.

13,77%

7

OG4

Opere d’arte nel sottosuolo

10,82%

8

OG5

Dighe

16,07%

9

OG6

Acquedotti e fognature

14,63%

10

OG6

Gasdotti

13,66%

11

OG6

Oleodotti

13,66%

12

OG6

Opere di irrigazione ed evacuazione

12,48%

13

OG7

Opere marittime

12,16%

14

OG8

Opere fluviali

13,31%

15

OG9

Impianti per la produzione di energia elettrica

14,23%

16

OG10

Impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36%

17

OG12 – OG13

Bonifica e protezione ambientale

16,47%

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A cura di Alessandro Tatone

Mercoledì 25 maggio 2022

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