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Bonus edilizi: chiarimenti MEF su arredo esterno, manutenzione straordinaria e proroga unifamiliari – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Chiarimenti MEF bonus Edilizi

Nuovi chiarimenti in arrivo dal sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, che martedì 8 marzo ha fornito risposte in commissione Finanze della Camera in seguito ad un’interrogazione.

I quesiti riguardano i Bonus Edilizi, in particolare aspetti che interessano il fotovoltaico e Bonu Mobili, l’arredo verde e chiarimenti sulla proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione per le unifamiliari >qui il documento ufficiale<

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Vediamo nel dettaglio.

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I quesiti posti

  1. Se l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico presente su un lastrico solare condominiale o l’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare possano essere considerati «intervento su singola unità immobiliare» o debbano essere invece essere considerati come «intervento su parti comuni di edifici residenziali» dando quindi la possibilità di usufruire del Bonus Mobili;
  2. se possano essere ricomprese nel Bonus Verde anche i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi;
  3. se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione, prevista dalla Legge di Bilancio, interessa anche gli edifici unifamiliari;
  4. se per la condizione che al 30 giugno 2022 sia terminato almeno il 30% dei lavori per poter usufruire della detrazione del 110% sulle spese effettuate entro il 31 dicembre 2022, nel caso ci siano interventi plurimi (Ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, Sismabonus e Ecobonus 110), sia necessario fare riferimento a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso, o solo quelli riguardanti il 110%;
  5. se le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari;
  6. se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e pertanto se possono essere autorizzati tali lavori con l’approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico.

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Risposta quesito 1

Per beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e di taluni grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione spettante ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che l’intervento edilizio sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.

Rientrano in tale categoria anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Nella circolare n. 7/E del 2021, è stato ribadito che la fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, e altro) e non all’arredo della propria unità immobiliare.

Nel caso, come quello rappresentato trattandosi di intervento su singola unità immobiliare (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà quindi possibile, per il condomino, proprietario di tale impianto, fruire anche del Bonus Mobili.

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Risposta quesito 2

Con riferimento al quesito con cui si chiede se possano essere ricomprese nel Bonus Verde anche i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi, in riferimento alla circolare n. 7/E del 2021, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. In tale contesto, si ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi.

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Risposta quesito 3

Circa la possibilità di fruizione della proroga per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione anche per gli edifici unifamiliari è stato definito un nuovo orizzonte temporale delle agevolazioni per il Superbonus.

Ricordiamo che la proroga al 110% per gli interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, è al:

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022 è prevista la proroga per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari a condizione che: alla data del 30 giugno 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori.

Dal MEF chiariscono che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del comma 8-bis, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari, ritenendosi pertanto che la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025, non si applichi agli edifici unifamiliari.

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Risposta quesito 4

Su questo punto l’Agenzia delle entrate fa presente di aver già fornito chiarimenti al riguardo con la Faq n. 3 del 2022, secondo cui la predetta percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato. A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus.

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Risposta quesito 5

Con riferimento, poi, alle spese per le sonde geotermiche, il Ministero per la transizione ecologica, nel fornire precisazioni circa la previsione di massimali per le spese sostenute per le pompe di calore geotermiche diversi dai massimali fissati per i pannelli solari, ha sottolineato che indicazioni puntuali in merito saranno fornite con apposito decreto ministeriale prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Risposta quesito 6

Circa il quesito, attraverso cui si chiede di chiarire se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisca comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, il competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fa presente che la risposta dovrebbe essere di carattere affermativo dato il tenore letterale del primo periodo del comma 13-ter dell’articolo 119 che stabilisce che « gli interventi (…) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)».”

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Foto:iStock.com/Ngampol Thongsai

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