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Superbonus 110% con demolizione e ricostruzione: la scadenza per le unifamiliari – Lavori Pubblici

La Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha modificato
l’art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) prevedendo un articolato sistema di proroghe per la
fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110%: l’orizzonte temporale

Un aspetto che ha lasciato più di un dubbio riguarda la proroga
dell’orizzonte temporale per gli edifici unifamiliari in caso di
demolizione e ricostruzione. Argomento da me trattato insieme alla
collega Donatella Salamita all’interno dell’articolo
Superbonus 110%: le scadenze in caso di demolizione e
ricostruzione
.

In questo approfondimento abbiamo provato ad analizzare nel
dettaglio i contenuti del comma 8-bis richiamato, esplodendolo
nelle sue singole componenti e fornendo una nostra interpretazione
alla sistema di proroghe previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

L’analisi del comma ci ha condotto alla conclusione che la
proroga al 2025 con decalage della aliquota (110% fino al 2023, 70%
nel 2024 e 65% nel 2025) fosse riservata esclusivamente ai soggetti
indicati all’art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto
Rilancio.

Il primo periodo del comma 8-bis nel definire la proroga al 2025
includeva anche gli interventi effettuati:

  • dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari
    all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;
  • su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui
    all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle
    disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
    380.

Ed è proprio quest’ultimo punto che ha tratto in inganno molti
colleghi: la proroga può essere applicata anche per la demolizione
e ricostruzione di edifici unifamiliari o comunque non rientranti
tra i beneficiari indicati all’art. 119, comma 9, lettere a) e
d-bis) del Decreto Rilancio?

Superbonus 110% e orizzonte temporale: l’interrogazione in
Commissione

Noi avevamo già risposto con un secco NO. A confermare la nostra
posizione è arrivata la risposta del Sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze, Federico Freni, all’interrogazione a
risposta in commissione 5-07599 presentata dal deputato Gian Mario
Fragomeli.

Tra le domande poste, il deputato Fragomeli ha chiesto se la
proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione
a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall’articolo 1 comma
28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha
modificato il comma 8-bis, dell’articolo 119, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, interessasse anche gli edifici
unifamiliari.

Superbonus 110% e orizzonte temporale: la risposta del
sottosegretario

Dopo aver rammentato i contenuti del comma 8-bis, il
sottosegretario ha confermato che gli interventi di demolizione e
ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del
citato comma 8-bis, nel quale sono disciplinati gli interventi su
edifici diversi da quelli unifamiliari.

Per questo motivo, la risposta è stata lapidaria ritenendo che
la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31
dicembre 2025, non si applichi agli «edifici unifamiliari», ai
quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo
periodo della medesima disposizione.

Superbonus 110% e unifamiliari: il 30% dell’intervento
complessivo

Altra domanda interessante posta in commissione riguarda la
proroga al 31 dicembre 2022 per le unifamiliari che al 30 giugno
2022 abbiano realizzato lavori per almeno il 30% dell’intervento
complessivo. Il deputato ha chiesto di chiarire se nel caso ci
siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per
cento, sismabonus e Ecobonus 110%), per verificare il rispetto
della suddetta percentuale, è necessario fare riferimento a tutti
gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso
(quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110%) e che,
pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel
caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non
abbiano raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori.
Ciò, ovviamente, ferme restando le condizioni richieste per godere
invece dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Il sottosegretario ha risposto ricordando la FAQ n. 3 del 2022
dell’Agenzia delle Entrate che ha già chiarito che tale percentuale
del 30% va commisurata all’intervento complessivamente considerato.
A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo
ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino
interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto
Superbonus.

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