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Bonus edilizi e sicurezza nei cantieri: le nuove FAQ del CNI e di ANCE – Lavori Pubblici

Bonus edilizi e sicurezza nei cantieri: le nuove FAQ del CNI e di ANCE - Lavori Pubblici

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e
l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
hanno messo a punto il documento “Sicurezza
nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali
“,
elaborato nell’ambito del Protocollo di intesa in
materia di sicurezza sul lavoro rinnovato nel gennaio 2021, con
l’obiettivo di supportare imprese, professionisti e
committenti
nell’applicazione delle norme specifiche in
materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni
fiscali.

Bonus edilizi e sicurezza nei cantieri: il documento
CNI-ANCE

Come sottolinea il CNI nella circolare n. 5617-U del 10
giugno 2022
a corredo del documento, l’intensificazione
dell’attività in edilizia dovuta alle recenti misure di incentivi
fiscali per interventi di recupero edilizio,
impone una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti
che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto
degli adempimenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza, ma anche collaborazione per la riduzione del fenomeno
infortunistico nel settore.

In particolare, la circolare ricorda che il cantiere temporaneo
o mobile è definito come “qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
all’allegato X del D. Lgs. n. 81/08″
(Testo Unico Sicurezza
sul lavoro). Queste disposizioni si applicano anche nei cantieri
che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o
al restauro delle facciate esterne (bonus facciate), nonché agli
interventi di ristrutturazione edilizia (bonus
ristrutturazioni
o Superbonus 110%).

Proprio per facilitare l’applicazione di quanto previsto
nell’allegato X, il documento CNI-ANCE contiene alcune FAQ
ricorrenti, uno schema delle disposizioni di cui al capo I del
Titolo IV e alcune definizioni utili per la lettura del
documento.

Sicurezza in cantiere: le faq CNI – ANCE

Vediamo nello specifico le FAQ, riguardanti le domande più
frequenti relative alla sicurezza nei cantieri edili privati.

Chi è il committente in un appalto
privato?

In un appalto privato il committente è in genere il proprietario
dell’immobile o il condominio nella persona dell’amministratore o
di un soggetto delegato.

È obbligatorio nominare il responsabile dei lavori
(RL)?

No, è una facoltà del committente incaricare un responsabile dei
lavori per svolgere i compiti adesso attribuiti. In caso di nomina,
il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito
al responsabile dei lavori.

Quali requisiti deve avere il responsabile dei
lavori (RL)?

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non stabilisce alcun
requisito, mentre attribuisce responsabilità penali all’articolo
157.

Nei condomini in cui l’amministratore di condominio
riveste la funzione di committente, può nominarsi responsabile dei
lavori (RL)?

Qualora l’Amministratore, in virtù del mandato conferito
dall’assemblea di condominio, sia il soggetto deputato alla
sottoscrizione del contratto di appalto, egli assume
automaticamente la posizione di garanzia, con i compiti, gli
obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal
disposto combinato degli articoli 90 e 100 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81.

L’Assemblea di Condominio può eventualmente affidare le funzioni
di Responsabile dei Lavori ad un terzo soggetto. Ciò non esonera il
Committente dalle responsabilità previste.

Come si effettua la verifica dell’idoneità tecnico
professionale ai sensi dell’articolo 90?

La verifica dell’idoneità tecnico professionale viene effettuata
dal committente nei confronti di tutte le imprese affidatarie e le
imprese esecutrici, e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all’ALLEGATO XVII.

Pertanto, in caso di verifica nei confronti delle imprese,
verranno esibiti al committente:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
    con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17,
    comma 1, lettera a);
  • documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto
    ministeriale 24 ottobre 2007;
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
    sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del TU
    sicurezza.

In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi,
verranno esibiti al committente:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
    con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • specifica documentazione attestante la conformità alle
    disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
    attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in
    dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità
    sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto
    legislativo.
  • documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto
    ministeriale 24 ottobre 2007.

Il committente chiede, inoltre, alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Istituto nazionale della previdenza sociale {INPS),
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

Come si effettua la verifica dell’idoneità tecnico
professionale ai sensi dell’articolo 97?

La verifica dell’idoneità tecnico professionale da parte
dell’impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi si effettua con le modalità di cui
all’ALLEGATO XVII.

Pertanto le imprese esecutrici dovranno esibire all’impresa
affidataria:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
    con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17,
    comma 1, lettera a);
  • documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto
    ministeriale 24 ottobre 2007;
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
    sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del TU
    sicurezza.

In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi,
verranno esibiti al committente:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
    con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • specifica documentazione attestante la conformità alle
    disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
    attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in
    dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità
    sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto
    legislativo.
  • documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto
    ministeriale 24 ottobre 2007.

Quali sono le gravi violazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza ai fini dell’adozione del provvedimento di
sospensione di cui all’art. 14?

Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza del lavoro che costituiscono condizione per l’adozione
del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale,
sono quelle di cui all’allegato | del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Si rileva che l’INL con nota n. 1231/2022 del 23
febbraio, indirizzata alle sedi territoriali, al Comando
Carabinieri tutela Lavoro, all’INPS e all’INAIL, l’INL, individua,
quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che
beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al
restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti {bonus
facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia
{bonus ristrutturazioni o 110%).

Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso
aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza
dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.
L’Ispettorato, nella fase di prima attuazione della riforma
normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., evidenzia, nella
medesima nota, che le irregolarità gravi in materia di salute e
sicurezza (di cui al citato Allegato I) maggiormente riscontrate
hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata
elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta
nel vuoto. Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei
ponteggi che devono avere l’autorizzazione ministeriale per poter
essere utilizzati in cantiere.

Pertanto, nel corso delle verifiche, gli ispettori rivolgeranno
particolare attenzione a tali aspetti. Si rileva altresì, in merito
all’obbligo della formalizzazione dell’addestramento a seguito
dell’entrata in vigore della Legge 215 del 17 dicembre 2021 che ha
modificato il D.Lgs. 81/2008, la necessità di prevedere uno
specifico Registro, anche informatizzato, nel quale annotare
l’avvenuto adempimento secondo le indicazioni fornite dalla
modifica normativa.

I bonus in edilizia spettano anche in caso di
installazione di linee vita?

I bonus riconosciuti, in generale, per l’esecuzione di
interventi di recupero edilizio spettano anche per eventuali costi
strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
agevolabili;  l’installazione di sistemi di sicurezza
permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano pertanto nelle
lavorazioni complementari all’intervento principale; sarà
competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto
per l’installazione di tali sistemi è strettamente correlato
all’intervento oggetto dei bonus.

Tra i dati che l’impresa deve indicare nel pos è
obbligatorio indicare sempre il nominativo del preposto
individuato?

Se il datore, tenuto conto della propria organizzazione
aziendale nonché della pericolosità delle lavorazioni da
effettuare, ha ritenuto di individuare uno o più preposti, è
necessaria l’indicazione del soggetto o dei soggetti che svolgono
la funzione di preposto all’interno del POS, al fine di una
corretta redazione di quest’ultimo. Infatti, nell’allegato XV,
Punto 3.2.1, del D. Lgs 81/08, tra i contenuti minimi del POS, alla
lettera b) sono indicate “le specifiche mansioni, inerenti alla
sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall’impresa esecutrice”, alle quali sono riconducibili le attività
svolte dalla figura del preposto. Ove, invece, il datore abbia
ritenuto, per le medesime ragioni, di poter svolgere in prima
persona l’attività di vigilanza, non sarà richiesta l’indicazione
del nome.

Ai sensi dell’art. 26, comma 8-bis, nell’ambito
dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, |
datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare al
datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di
preposto. Tale obbligo sussiste anche nei
cantieri?

Sì. In cantiere le imprese esecutrici devono indicare
all’impresa affidataria il personale che svolge le funzioni di
preposto. La mancata individuazione del preposto costituisce
inottemperanza alla normativa da parte del Datore di Lavoro delle
imprese (D. Lgs n. 81/2008 art.55, comma 5, lettera d), con
conseguenti sanzioni penali).

Quali conseguenze potrebbe avere il riscontro da
parte dell’organo di vigilanza di eventuali inadempimenti alla
sicurezza sul lavoro in cantiere per i lavori soggetti a benefici
fiscali?

Le detrazioni non saranno riconosciute se non è stata effettuata
la Notifica Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria
(cfr. notifica preliminare nelle “Definizioni”). Le detrazioni non
saranno riconosciute in caso siano sono state violate le norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli
obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non
perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della
ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che
attesta l’osservanza delle suddette norme.

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