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Bonus facciate e ristrutturazione, nuovi accertamenti INL nel settore edile – Lavoro e Diritti

I numerosi incentivi fiscali per i cd. “interventi di recupero edilizio” hanno alzato l’attenzione dell’INL, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza. Con la nota n. 1231 del 23 febbraio 2021, infatti, l’INL ha disposto la prosecuzione degli accertamenti nel settore edile. Il controllo, in particolare, è rivolto specificatamente ai cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, quali: il cd. “bonus facciate” e il cd. “bonus ristrutturazioni”.

L’accertamento, assicura l’Ispettorato, avviene con verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno. Nel mirino degli ispettori ricadono: le aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.

Chi conduce l’accertamento

L’INL assicura che l’accertamento verrà eseguito, oltre che sulle segnalazioni/richieste d’interventi, anche mediante un’accurata attività di intelligence. Tale attività vede una completa sinergia anche con le Casse Edili, l’Agenzia delle Entrate. Ma non solo: la vigilanza vede la partecipazione anche:

  • del personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro;
  • dei NIL;
  • dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinier, per gli obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori.

Quali aspetti saranno accertati

L’INL fa sapere che gli accertamenti saranno mirati principalmente alla mancata:

  • formazione e addestramento;
  • elaborazione del DVR e del POSM
  • protezione da caduta nel vuoto.

Si dovrà porre particolare attenzione anche all’uso dei ponteggi. Sul punto, l’INL richiama l’art. 131, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008. Il disposto normativo afferma che chiunque utilizzi ponteggi deve farsi rilasciare un’apposita autorizzazione ministeriale. In mancanza, s’intende violata il precetto e il datore di lavoro sarà sanzionato penalmente.

Responsabilità penale

Nei cantieri interessati alla speciale attività di vigilanza per l’esecuzione di appalti su fabbricati civili, condominiali e non, è evidente la responsabilità, anche penale, alla quale possono essere chiamati a rispondere i committenti:

  • sia per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro;
  • sia per quanto riguarda la solidarietà che è imposta loro in caso di evasione od omissione assicurativa e previdenziale, nonché in caso di inosservanza della normativa contrattuale a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice dei lavori.

Monitoraggio bonus edili: cos’è la “taggatura”

Ai fini di un corretto monitoraggio delle ispezioni svolte, nonché dei risultati raggiunti dagli ispettori durante la campagna, l’INL procederà alla referenziazione (c.d. “taggatura”) delle pratiche già in sede di programmazione del singolo ispettore.

Quindi, andrà selezionata la voce “Vigilanza straordinaria edilizia 110 in sicurezza e contrasto al sommerso”, rinvenibile all’interno della sezione “Vigilanze Straordinarie Nazionali”. La sezione sarà visibile fino al termine della campagna straordinaria, che è prevista per il 31 dicembre 2022.

Infine, ma non meno importante, si segnala che l’attività di comunicazione istituzionale concernente la vigilanza in oggetto verrà curata d’intesa tra INL e Comando Generale Carabinieri.

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