Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus FacciateCrediti fiscali, riparte la cessione alle Poste. Novità e scadenze dopo le ultime norme del governo – la Repubblica

Crediti fiscali, riparte la cessione alle Poste. Novità e scadenze dopo le ultime norme del governo – la Repubblica

Riapertura in vista per il servizio di cessione del credito di Poste. La società ha infatti annunciato ufficialmente che da lunedì 7 marzo sarà nuovamente possibile presentare le pratiche, mentre per quelle precedenti la lavorazione si concluderà entro metà mese. Ad una settimana dall’entrata in vigore del decreto che ha riaperto alla possibilità di cessioni successive il mercato si sta dunque rimettendo in moto, anche se con qualche cautela. Per accelerare i tempi di approvazione di queste disposizioni da parte del Parlamento il governo intanto ha fatto confluire queste norme in un emendamento al decreto Sostegni-ter che dovrà essere convertito in legge entro il 26 marzo prossimo.

Superbonus, tutte le domande all’esperto

Nuove operazioni nel mirino

La stretta sulle cessioni avviata nei mesi scorsi, peraltro, sta continuando a dare i suoi frutti tanto che al momento, come ha comunicato alla Camera il ministro dell’Economia, Daniele Franco, c’è un ulteriore miliardo di crediti oggetto di verifiche da parte delle Entrate. Tra  i 4,4 miliardi di frodi già individuate, comunque, la parte più significativa riguarda il bonus facciate con il 46% del totale, e a seguire l’ecobonus con il 34%. Le frodi legate al Superbonus, invece, sono relativamente meno diffuse, grazie all’obbligo  del visto di conformità e dell’asseverazione delle spese. In caso di false asseverazioni sono già in vigore le nuove sanzioni per i tecnici che prevedono anche il carcere.

La cessione del credito per le spese 2021

Quanto alle scadenze, per le spese del 2021 il termine ultimo per presentate alle Entrate la comunicazione di cessione del credito è quella del prossimo 7 aprile. La prima cessione è sempre libera e non c’è obbligo di rivolgersi agli istituti di credito. A partire dal prossimo 1 maggio arriverà poi il bollino che consentirà di risalire a chi ha effettuato la prima operazione, in modo da consentire il controllo su quelle successive. L’invio della comunicazione è a cura del soggetto che appone il visto di conformità. Asseverazione e visto sono detraibili anche per il 2021. Il , che è  obbligatorio per il Superbonus e per il bonus facciate ma non per tutti gli altri bonus casa. Ci sono, infatti situazioni nelle quali è ancora possibile operare in autonomia.

Quando il visto non serve 

Il primo caso di esclusione previsto dalla legge  riguarda le fatture di qualunque importo per le opere che rientrano nell’ambito dell’edilizia  libera, ossia  per tutti i lavori per i quali non è necessaria la CILA, in quanto non incidono sulle caratteristiche catastali dell’immobile e non richiedono, quindi, il pagamento di nessun onere al comune. Il secondo caso ricomprende tutti gli interventi, anche quelli per quali occorre la CILA, purché di importo complessivo entro i 10.000 euro. Quindi se nell’ambito di una stessa CILA ci sono più fornitori occorre fare la somma di tutte le fatture per verificare se si supera la soglia prefissata. E per consentire i controlli alle Entrate di risalire all’intervento edilizio che ha dato origine alle cessioni, e quindi verificarne la correttezza, a partire dal 1° maggio sarà inserito un codice identificativo per la prima operazione, che dovrà poi essere riportato su tutte le altre eventuali cessioni.  

Dal 27 maggio bonus edilizi solo con imprese in regola 

Scatterà invece dal 27 maggio la norma che vincola la possibilità di vedersi riconosciuti i bonus edilizi per interventi di  valore superiore ai 70.000 euro solo se  se i lavori vengono eseguiti da imprese che applicano ai propri dipendenti contratti del settore edilizio. Per consentire la verifica da parte dell’Agenzia delle entrate il riferimento al contratto applicato dovrà essere  indicato in tutte le fatture.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment