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Bonus facciate e visibilità edificio: nuova risposta del Fisco – Lavori Pubblici

Una delle agevolazioni fiscali più apprezzate e utilizzate nel
settore dell’edilizia negli ultimi due anni (almeno fino
all’entrata in vigore del Decreto anti-frode) è certamente quella
del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro delle
facciate esterne degli edifici esistenti (il bonus facciate).

Bonus facciate: requisiti e adempimenti

Una detrazione che fino al 12 novembre 2021 non prevedeva
particolari adempimenti e requisiti oltre che:

  • l’edificio deve essere esistente ed ubicato nelle zone A
    (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in
    parte) di cui decreto
    ministeriale n. 1444/1968
    , o in zone a queste assimilabili in
    base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
    comunali;
  • l’intervento va realizzato su strutture opache della facciata,
    balconi o ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o
    tinteggiatura esterna;
  • le spese vanno documentate, essere sostenute nel 2020 e nel
    2021 ed saldate tramite bonifico bancario parlante o postale.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle
facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da
suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate: le opzioni alternative

L’art. 121 del Decreto Legge n. 34 ha previsto per gli anni 2020
e 2021 la possibilità per i soggetti beneficiari del bonus facciate
di optare per le opzioni alternative:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Opzioni che fino al 12 novembre 2021 non prevedevano particolari
adempimenti. Da questa data, dopo le modifiche arrivate dal Decreto
Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode), sarà necessario:

  • ottenere il visto di conformità;
  • far asseverare la congruità delle spese sostenute.

Bonus facciate e visibilità edificio: la risposta dell’Agenzia
delle Entrate

Sulla visibilità su strada pubblica della facciate, l’Agenzia
delle Entrate si è espressa tante volte. L’ultima con la risposta
n. 805 del 10 dicembre 2021
in cui dentro il concetto di “strada visibile” il Fisco fa rientrare anche un rete ferroviaria
pubblica.

Nel caso di specie l’istante chiede le possibilità di accesso al
bonus facciate per le spese sostenute sui lavori realizzati
sull’intero perimetro esterno del fabbricato, ancorché alcuni lati
dell’edificio sono visibili solo dalla ferrovia.

Dopo la classica ricostruzione della normativa di riferimento
(art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160
), l’Agenzia delle Entrate ricorda anche
l’art. 822, comma 2 del codice civile secondo il quale “Fanno
parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato,
le strade, le autostrade e le strade ferrate (…)
” per la
quale la rete ferroviaria può essere considerata “suolo ad uso
pubblico”.

Pertanto, i lavori finalizzati al recupero dell’involucro
esterno dell’edificio prospiciente la linea ferroviaria, possono
essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa
relativa all’applicazione del “bonus facciate”. Resta fermo il
rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla
normativa.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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