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Bonus idrico: sanitari e rubinetteria esentasse nella legge di bilancio 2021 – Fiscoetasse

Secondo uno degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio, coloro che cambieranno sanitari e rubinetteria fino al 31/12/2021 avranno la possibilità di accedere ad un bonus non tassabile di 1.000 euro

Con l’intento di migliorare il risparmio delle risorse idriche la legge di bilancio per il 2021 ha istituito un fondo chiamato “Fondo per il risparmio delle risorse idriche”. 

Il fondo, se confermato, verrà utilizzato per incrementare il cambio dei sanitari e della rubinetteria con sanitari e rubinetti più performanti dal punto di vista del risparmio idrico. 

I soggetti destinatari 

Vengono ricompresi nella categoria dei destinatari tutte le persone fisiche residenti sul territorio italiano

Sono pertanto escluse ad oggi le persone giuridiche e non è chiaro se siano escluse anche le persone fisiche che agiscono nell’esercizio di impresa arte o professione, quindi i titolari di P. IVA persone fisiche (ma ovviamente poi arriveranno i chiarimenti del caso). 

1.000 euro per gli elementi sanitari 

Il “bonus idrico” verrà concesso, per un importo pari a 1.000 euro fino al 31 dicembre 2021 per la sostituzione di:

  • vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, 
  • di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti, con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. 

La condizione da rispettare è che le sostituzioni di cui sopra avvengano nell’ambito di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 

Da ricordare 

  • Emerge dalla lettura della norma che l’installazione “ex novo” non dà diritto al bonus idrico di 1.000, ma deve realizzarsi su impianti sanitari esistenti posti in immobili altrettanto esistenti, non perciò “di nuova costruzione”. 
  • si faccia attenzione al fatto che il bonus verrà concesso fino ad esaurimento dei fondi, non spetta quindi automaticamente. 

Le spese agevolabili 

Le spese che daranno diritto al bonus dovranno riguardare:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; 
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. 

Il bonus concesso per gli interventi di cui sopra non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) .

La norma della Legge di bilancio si limita a introdurre il bonus idrico e ad individuare il limite di concessione nonchè gli interventi agevolabili.

Per quel che riguarda le modalità di richiesta del beneficio e del suo ottenimento la norma rimanda ad un apposito provvedimento attuativo con le indicazioni specifiche del caso.

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