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Bonus rubinetti e sanitari: è compatibile con il bonus ristrutturazione? – Investire Oggi

Bonus rubinetti e sanitari: è compatibile con il bonus ristrutturazione?

Il 27 settembre 2021 è stato finalmente firmato il decreto attuativo del bonus rubinetti e sanitari di 1.000 euro fissato dalla legge di bilancio 2021 (c.d. bonus idrico).

Si tratta di un contributo riconosciuto a fronte di spese sostenute entro il 31dicembre 2021 a fronte di spese sostenute per:

  • la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti
  • fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Come chiedere il bonus rubinetti ed aspetti fiscali

Il bonus è ammesso una sola volta e con riferimento ad un solo immobile. Per averlo è necessario presentare richiesta tramite la piattaforma resa disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (alla richiesta bisogna allegare la fattura di spesa).

Il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento di risorse (20 milioni di euro) e, comunque, in base all’ordine temporale di presentazione delle domande.

Non concorre a formare reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del calcolo ISEE. E’ erogato mediante accredito diretto sul c/c (nella domanda occorre indicare l’IBAN).

Cumulabilità con il bonus ristrutturazione

Il decreto del 27 settembre 2021, espressamente prevede che il bonus rubinetti e sanitari è alternativo e non cumulabile, con riferimento alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni.

Ne consegue che, se ad esempio, per l’acquisto degli stessi beni e per la spesa relativa alla loro posa in opera, il contribuente già sta godendo o intende godere del bonus ristrutturazione (detrazione IRPEF del 50% per lavori di ristrutturazione casa), i due benefici non sono cumulabili (o si gode dell’uno o dell’altro).

Si pensi all’ipotesi in cui si stanno effettuando lavori di rifacimento degli impianti del bagno. Si tratta di lavori, questi, ammessi al bonus ristrutturazione, incluse anche le spese per l’acquisto di rubinetti sanitari ecc. In tal caso occorre decidere se, per tali ultimi acquisti, si intende godere del bonus idrico o includerli in quello per la ristrutturazione.

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Argomenti: Altri Bonus, Fisco e tasse

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