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Bonus verde 2020, a chi spetta e per quali lavori – GQ Italia

Con la stagione che si presta ai lavori esterni si può utilizzare la possibilità di accedere all’agevolazione del bonus verde 2020, confermato per il terzo anno consecutivo fra gli incentivi fiscali. Il bonus si applica ai lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e per tutto l’anno solare, dunque avviati entro il 31 dicembre 2020, e consente una detrazione fiscale Irpef pari al 36% per i lavori di ristrutturazione di giardini (ma non per le manutenzioni ordinarie come le potature), balconi e terrazzi; con un limite massimo detraibile fissato in 5.000 euro, che si traduce in un recupero nella dichiarazione dei redditi fino a 1.800 euro (il 36% dei 5.000).  L’agevolazione, come spiega l’Agenzia delle Entrate, è spalmata su 10 anni, a quote costanti (180 euro l’anno), a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese e via via in quelli successivi. In generale tende a favorire lavori di risistemazione integrale. Ma quali?

I lavori che rientrano nell’agevolazione del bonus verde 2020 sono: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; riqualificazione di prati; grandi potature; fornitura di piante ed arbusti; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Fra i costi detraibili ci sono anche le spese di progettazione purché relative a lavori successivamente effettuati, i quali devono essere fatturati. Anche l’acquisto di piante é detraibile purché all’interno dell’opera più ampia di risistemazione. Col bonus verde sono detraibili in sostanza le opere straordinarie che interessano interventi innovativi su un intero giardino o area: la trasformazione di un cortile in verde, oppure la risistemazione integrale di un giardino degradato, la costruzione di fioriere fisse e l’acquisto delle piante relative, la realizzazione di vialetti, aiuole, recinzioni.  Il bonus, che fu introdotto per la prima volta con la legge di Bilancio 2018 ed é stato prorogato per il 2020, può essere usufruito dalle persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile – sulla base di una titolarità, quindi anche l’inquilino, per comodato d’uso, nuda proprietà, usufrutto – sulle cui aree comuni scoperte sono effettuati gli interventi. Spettando a tutti i contribuenti soggetti a Irpef, ne hanno diritto quindi oltre ai proprietari, appunto pure i nudi proprietari, i titolari di diritti di godimento e i locatari.

In condominio però il bonus non può essere utilizzato da eventuali negozi o uffici del pianterreno, al pari delle aree verdi di edifici non residenziali. Il bonus inoltre vale solo per edifici esistenti (comprese le pertinenze e senza distinzione tra prima e seconda casa), ma non per nuove costruzioni. Deve trattarsi di un intervento straordinario e permanente e non di normale manutenzione come la potatura stagionale o il taglio del prato o un semplice acquisto di piante o fiori in vaso. L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che non viene riconosciuto se gli interventi vengono eseguiti in fai-da-te, ovvero i lavori devono essere fatturati da aziende del settore. Il contribuente può anche rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto di alberi, piante, siepi, essenze vegetali e per la realizzazione dell’intervento, ma l’intervento di riqualificazione dell’area deve essere comunque complessivo e ricomprendere le prestazioni fatturate per la sua realizzazione. Il singolo condomino poi può replicare il bonus condominiale delle parti comuni anche realizzando opere innovative o giardino pensile sul terrazzo di sua proprietà. 

Per ottenere il bonus, le spese devono essere sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l’immobile in cui sono effettuati i lavori; devono essere documentate e sostenute con strumenti idonei al requisito della tracciabilità dei pagamenti (bonifico bancario o postale, assegno bancario o postale, carta di credito o bancomat per cui fa fede la data dell’operazione, non dell’addebito). I documenti necessari da accludere alla dichiarazione e fornire in caso di controllo sono la fattura con indicazione del codice fiscale del richiedente, partita Iva e ragione sociale dell’azienda che effettua il lavoro, tipologia ed indicazioni dei beni e servizi e la documentazione del pagamento, consistente (copia del bonifico, ricevute del pagamento con carte di credito, addebito su conto corrente). A differenza di altri bonus (ecobonus, ristrutturazione casa, mobili ed elettrodomestici), in questo caso non è richiesta la forma del bonifico parlante. Sulla fattura, obbligatoria, saranno infatti riportate le informazioni relative alla tipologia di lavori effettuati. Non è prevista la cessione del credito fiscale all’impresa o alle banche.

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