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Cessione credito in condominio: come opporsi? – PMI.it


Gaetano
chiede

Con delibera del condominio che mi autorizzava a ripristinare il prospetto del mio appartamento a mie spese, esonerandoli di pagare la mia quota quando il condominio avesse previsto di rifare la facciata, cinque anni fa ho effettuato i lavori compreso il cappotto termico.

Oggi il condominio sta sfruttando l’occasione del 110% e pretende che io ceda il credito di imposta che, non facendo i lavori, non mi spetta, anche perché già beneficio della restituzione in sede di dichiarazione dei redditi del 65%. Come mi devo comportare?


Barbara Weisz
risponde

Il condominio può effettuare i lavori, applicando il Superbonus al 110%, se questi hanno un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Quindi, anche escludendo la parte di edificio su cui lei ha già effettuato i lavori, viene rispettato il requisito. In termini generali, lei dovrebbe pagare la parte di spese in base alla sua quota ma mi pare possa valere l’accordo a suo tempo stipulato: deve consultare un professionista per valutarne validità ed eventuale impugnabilità.

=> Superbonus in condominio: le regole di approvazione

Dipende anche dalla tipologia di lavori condominiali e dalle coincidenza o meno con quelli da lei già effettuati. Diversamente, anche se sta già utilizzando in dichiarazione dei redditi la detrazione per le spese  sui vecchi lavori, non ci sono controindicazioni ad utilizzare il Superbonus per nuovi lavori. L’importante è che il nuovo intervento non sia una prosecuzione di quello precedente.

Le cito due riferimenti di prassi che vanno incontro a questa interpretazione.

  1. La Circolare delle Entrate 19/2020, che si riferisce alle regole sull’utilizzo dei bonus edilizi, specifica che se l’intervento è una mera prosecuzione, non è autonomamente detraibile. Se invece è un intervento autonomo, allora si può applicare la nuova detrazione. In ogni caso, «l’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente».
  2. Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è citato un caso assimilabile al suo: Ecobonus già utilizzato per la sostituzione di una caldaia e Superbonus utilizzabile per un nuovo intervento. Il MiSE risponde che «è possibile fruire del Superbonus o dell’ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsto dalla normativa agevolativa di riferimento. Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame».

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