Il superbonus del 110% permette di ristrutturare casa gratis, ma ad alcune condizioni, con la possibilità di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura. Tutto quel che c’è da sapere sulla maxi-detrazione e le ultime novità.
Superbonus: i chiarimenti del Fisco
Il superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio è utilizzabile non solo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento sismico, ma anche per il fotovoltaico e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Si dovranno rispettare alcune condizioni, come illustrato dai decreti MISE e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Chi può accedere al superbonus
Il superbonus si applica agli interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.
Possono accedere al superbonus:
- condomini;
- persone fisiche ma non nello svolgimento di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità;
- gli Iacp (Istituti autonomi case popolari) e altri enti similari, per le opere realizzate su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi effettuati su immobili di loro proprietà o assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- associazioni e società sportive dilettantistiche.
Al superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori; ok al superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.
Superbonus anche per seconde case, villette e immobili vincolati
La detrazione si applica anche alle seconde case e alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera. Escluse le abitazioni di tipo signorile, ville e castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per quanto riguarda gli immobili vincolati saranno ammessi al superbonus gli interventi di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
Gli interventi “trainanti”, indispensabili per accedere al superbonus
Gli interventi che permettono di accedere alla detrazione del 110% riguardano il cosiddetto cappotto termico, gli impianti di riscaldamento e il miglioramento sismico. Nello specifico:
Cappotto termico
Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio di incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Stiamo parlando del cosiddetto cappotto termico, che ripara dal freddo in inverno e dal caldo in estate.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi fissati dal decreto 11 ottobre 2017 del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Sistemi di climatizzazione
Il superbonus copre anche la sostituzione, nelle parti comunidegli edifici, dell’esistente sistema di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno di classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi i meccanismi ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di energia o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
L’ammontare della spesa su cui applicare la detrazione non può superare i 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se composto di un numero compreso tra 2 e 8 unità immobiliari, e 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se superiore alle 8 unità.
Negli edifici unifamiliari (purché si tratti di abitazione principale), la detrazione del 110% riguarda la sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore e aventi le caratteristiche tecniche già descritte per i condomini.
La soglia massima di spesa è di 30mila euro e anche in questo caso sono agevolabili anche i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto.
Anche il sismabonus diventa super
Anche gli interventi di miglioramento antisismico sugli edifici la detrazione arriva al 110%. Per chi realizza i lavori antisimici c’è la possibilità di acquistare una polizza anticalamità con detrazione al 90%.
È prevista, inoltre, limitatamente agli interventi interessati dalla maggiorazione, una detrazione del 90%, anziché del 19%, a favore dei beneficiari che decidono di cedere la somma corrispondente al sismabonus a un’assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio per eventi calamitosi. La maggiorazione non è applicabile alla zona sismica 4, ovvero a minor rischio sismico.
Gli interventi descritti finora – quindi cappotto termico, climatizzazione e sismabonus – possono essere definiti “trainanti”, permettono cioè di abbinare altri interventi, coperti dall’ecobonus o introdotti ad hoc dal decreto Rilancio, arrivando alla detrazione del 110%.
Ad esempio, se un condominio ha installato un impianto di riscaldamento centralizzato con le caratteristiche descritte sopra, allora anche la detrazione per la sostituzione degli infissi nel singolo appartamento diventa maxi.
Gli interventi “trainati”
Ai “trainanti” si possono abbinare anche altre tre tipologie di interventi.
Interventi di efficientamento energetico
Il superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati devono assicurare, nel loro complesso (anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Installazione di impianti solari fotovoltaici
La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad un intervento di riqualificazione energetica o miglioramento sismico.
Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%.
Cessione del bonus e sconto in fattura
Un’importante novità introdotta con il superbonus è la decisione di ampliare la platea di coloro che possono cedere il credito d’imposta maturato, possibilità oggi consentita solo agli incapienti, e che viene allargata a tutte le famiglie e i condomini.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
La cessione del credito si può richiedere per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
La cessione del credito sul superbonus al 110% potrà essere utilizzata dal 15 ottobre.
I decreti attuativi
In Gazzetta ufficiale il 6 ottobre sono stati pubblicati il decreto Asseverazioni, relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal superbonus, e il decreto Requisiti tecnici, che definisce gli interventi che godono delle agevolazioni, i costi massimi per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.
Le circolari dell’Agenzia delle entrate
Circolare 24/E dell’8 agosto 2020
Oltre alla guida dedicata alla maxidetrazione, l’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E ed il provvedimento attuativo su cessione del credito/sconto in fattura.
Oltre a chiarire una serie di punti, come l’apertura del superbonus del 110% anche ai familiari e ai conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, la circolare 24/E dell’8 agosto 2020 fornisce indicazioni anche in merito alle partite IVA e ai costi accessori agevolabili.
Circolare 24/e dell’8 agosto 2020
Il provvedimento su cessione del credito e sconto in fattura
Chi non opta per la detrazione fiscale ha davanti due alternative: il cosiddetto sconto in fattura e la cessione del credito.
Il primo consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore, quindi, recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In alternativa si può optare per la possibilità di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi.
Il modello di comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate è stato predisposto l’8 agosto e modificato il 12 ottobre (di seguito i link ai modelli).
Circolare 30/E del 22 dicembre
Con la circolare n. 30/E l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in materia di superbonus e cessione del credito d’imposta in alternativa alla detrazione o per lo sconto in fattura.
Tra i temi trattati:
- il concetto di “accesso autonomo dall’esterno”;
- la spettanza dell’incentivo per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
- l’aumento del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
- il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per la maggioranza delle assemblee condominiali per l’approvazione dei lavori agevolabili;
- le semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali.
Il Fisco fornisce, inoltre, l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’amministrazione finanziaria per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Circolare 30/E del 22 dicembre 2020
Cumulabilità con altre detrazioni
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:
- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. In questo caso la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Le modifiche introdotte dal decreto Agosto
Il decreto Agosto prevede una serie di ritocchi al superbonus, prevedendo innanzitutto una definizione più ampia di “accesso autonomo” agli edifici. Ciò consente quindi di ritenere immobili unifamiliari anche quelli funzionalmente indipendenti che hanno accesso autonomo da aree comuni esterne.
Si prevede inoltre che difformità urbanistiche e catastali su singole unità abitative non compromettano la possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari.
E si abbassa il quorum dei condomini favorevoli ai lavori: per decidere sullo sconto in fattura o la cessione del credito sarà sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi, invece dei due terzi.
Il dl Agosto estende inoltre anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.
Superbonus al 160% per le aree del sisma
Previsto anche un aumento del superbonus al 160% per le aree del sisma, come misura alternativa al contributo per la ricostruzione.
I limiti delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 2009, 2016 e 2017. In tal caso però gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese anche le seconde case. Le agevolazioni, invece, non si applicano agli immobili destinati alle attività produttive.
Per approfondire: Sisma: superbonus, sismabonus e ecobonus mai cosi’ convenienti grazie al dl Agosto
La proroga al 2022 in Manovra
La Manovra 2021 proroga il superbonus al 2022. Al 30 giugno 2022, per essere precisi, per gli edifici che hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.
Si tratta di fatto di una proroga di 6+6 mesi: se entro giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
La Manovra chiarisce anche alcuni passaggi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio che avevano generato dubbi.
A partire dalla definizione di ‘funzionalmente indipendente’: l’emendamento spiega che un’unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Altro punto su cui interviene il provvedimento è il concetto di edifici plurifamiliari con unico proprietario: ammessi al superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Gli interventi ammessi
Agli interventi trainanti si aggiunge la coibentazione del tetto.
Inoltre, la detrazione del 110% si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
L’incentivo per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.
Superbonus e sisma
La Manovra precisa che il superbonus 110% vale anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Superbonus per IACP
Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).
Assunzioni nei Comuni per velocizzare le pratiche
Inoltre, per sbloccare le pratiche burocratiche che inizialmente hanno rallentato l’accesso alla maxi-detrazione, nel 2021 i Comuni possono assumere personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi alla erogazione del beneficio.
Per approfondire: Proroga per le detrazioni casa 2021 in Manovra
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