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Ecobonus, il termine per l’invio dei dati all’Enea non è perentorio

Ecobonus, il termine per l’invio dei dati all’Enea non è perentorio

La mancata trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori dell’attestato di certificazione energetica non fa perdere i benefici per la riqualificazione degli edifici. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7657 del 21 marzo scorso, bocciando il ricorso delle Entrate e chiarendo che la normativa non autorizza una lettura del termine di tre mesi come “perentorio” e che la comunicazione all’ENEA ha finalità “essenzialmente statistiche”.

Il caso era quello di una donna che a seguito di controllo formale (ex articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973) aveva ricevuto una cartella di pagamento da parte dell’Agente per la riscossione per la Provincia di Latina con la richiesta di versare oltre 5mila euro a seguito del disconoscimento della detrazione d’imposta, ai fini Irpef, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato sostenute nel 2008, per via della mancata trasmissione
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