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Ecobonus: nessuna decadenza dai benefici per omessa o tardiva comunicazione ad ENEA

Ecobonus: nessuna decadenza dai benefici per omessa o tardiva comunicazione ad ENEA

L’omessa o tardiva comunicazione ad
ENEA degli interventi di riqualificazione
energetica
eseguiti ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a
349 della legge n. 296/2006 (c.d “Ecobonus“) non
determina il decadimento dalle agevolazioni fiscali per le spese
sostenute, in quanto si tratta di una comunicazione con finalità
essenzialmente statistiche, di monitoraggio e di valutazione del
risparmio energetico.

Omessa o tardiva comunicazione ad ENEA di interventi
Ecobonus: le detrazioni spettano lo stesso

Potrebbe aprire un nuovo filone interpretativo della possibilità
o meno di decadenza dai benefici, la sentenza
della Corte di Cassazione del 21 marzo 2024, n.
765
7,
con cui ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia
delle Entrate
che chiedeva il pagamento di una
cartella per disconoscimento delle detrazioni di
spese per interventi riqualificazione energetica di un
fabbricato, sostenute nel 2008, sull’assunto che la contribuente
non aveva trasmesso all’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei
lavori, la comunicazione dei dati
…continua a leggere

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