La 70esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.
La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata alle procedure per la regolarizzazione in caso di splafonamento mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” sono stati analizzati gli effetti sul credito d’imposta dell’interconnessione “tardiva” dei beni 4.0.
Durante la sessione “approfondimento”, infine, è stato esaminato il tema delle sanzioni per operazioni inesistenti in reverse charge.
Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. PERIZIA AD INIZIO 2022 E UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA
2. STUFA A METANO E SPETTANZA DEL SUPERBONUS
1. CESSIONE DEL CREDITO E SUCCESSIVA DETRAZIONE
# 10
Splafonamento: codice tributo per il modello F24
In caso di splafonamento quale codice tributo bisogna utilizzare per versare la sanzione ridotta con F24?
P.N.
Il codice tributo da utilizzare è “8904”.
Unitamente alla sanzione devono essere versati anche interessi e imposta, se la procedura seguita per la regolarizzazione è quella dell’emissione dell’autofattura.
In tal caso il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’Iva è quello relativo al periodo in cui erroneamente è stato effettuato l’acquisto senza Iva.
Si ricorda, infine, che sono ammesse anche le seguenti due modalità per regolarizzare lo splafonamento:
- richiesta di una nota variazione in aumento (in tal caso l’Iva è corrisposta direttamente al fornitore, ma può essere versata la sanzione, ridotta grazie all’istituto del ravvedimento, mediante F24),
- correzione nella liquidazione periodica (versando, anche in questo caso, soltanto la sanzione per poter beneficiare delle riduzioni previste dalle norme in materia di ravvedimento operoso).
# 9
Perizia “tardiva” ed effetti sulla fruizione del credito d’imposta
L’impresa Alfa ha effettuato un investimento in un bene strumentale materiale 4.0 nel 2021. Il bene è entrato in funzione ed è stato interconnesso a fine dicembre 2021.
La perizia tecnica asseverata risulta datata gennaio 2022.
Si chiede quale disciplina risulti applicabile all’investimento (credito d’imposta del 50% o del 40%) e se sia possibile compensare nel 2022 le prime due quote di credito, dato che il bene è stato interconnesso nel 2021.
F.D.
Ai fini dell’individuazione della corretta disciplina applicabile all’investimento rileva esclusivamente il momento di effettuazione, risultando ininfluente sia il momento di entrata in funzione, sia il momento di interconnessione del bene.
Dal momento che l’investimento nel bene materiale 4.0 incluso nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 risulta effettuato nel 2021, il credito d’imposta spetterà in misura pari al 50% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi.
Quanto invece alla tardiva acquisizione della perizia tecnica asseverata la risoluzione AdE 27/E/2018, richiamata dalla più recente risposta a interpello AdE 62/2022 in tema di iperammortamento (che si ritiene per continuità di disciplina applicabile al credito d’imposta) ha precisato che, nel caso in cui l’acquisizione dei documenti necessari a dimostrare i requisiti tecnologici e di interconnessione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
Pertanto, l’impresa Alfa potrà compensare, nel periodo d’imposta 2022 e post acquisizione della perizia, soltanto la prima di tre quote annuali di pari importo.
In alternativa Alfa potrebbe sempre optare per la fruizione anticipata, in relazione al 2021, della quota di credito d’imposta ordinario, per rinviare la fruizione della quota piena, al netto di quanto già fruito, dal 2022.
# 8
Errata applicazione del reverse charge
Nel 2020 una srl ha ricevuto delle fatture dai propri fornitori per lavori effettuati che prevedevano l’applicazione del reverse charge, che sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili della committente. Successivamente è emerso che le fatture avrebbero dovuto essere emesse con l’applicazione dell’Iva.
Come è possibile sanare tala situazione, considerato che è stata inviata la dichiarazione Iva ed effettuate le liquidazioni periodiche?
O.R.
La società cedente deve versare le sanzioni previste per l’irregolare applicazione del reverse charge, con la riduzione correlata qualora aderisca al ravvedimento operoso.
Nell’ipotesi di errata applicazione del reverse charge è prevista, a carico del cedente o prestatore, la sanzione da un minimo di € 250 a un massimo di € 10.000 (articolo 6 comma 9-bis 2 D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente.
# 7
Sismabonus acquisti e termine per l’acquisto
Nella norma non c’è scritto che la compravendita deve essere fatta entro il termine di vigenza dell’agevolazione, ma entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori.
L.R.
In effetti la norma non prevede nulla in tal senso, ma le interpretazioni offerte dall’Agenzia delle entrate sono state sempre univoche.
Per poter fruire del sismabonus acquisti, quindi, la compravendita deve essere effettuata entro il termine di vigenza dell’agevolazione; dal punto di vista concettuale l’interpretazione offerta sembra condivisibile posto che l’agevolazione spetta all’acquirente e sorge soltanto con l’acquisto dell’unità immobiliare.
# 6
Sismabonus acquisti: calcolo della detrazione
Con la detrazione del 75% prevista per il sismabonus se il prezzo è di 300.000 euro, la detrazione è di 96.000 euro? O di 72.000 euro?
R.E.
L’agevolazione è commisurata al prezzo, con il limite di 96.000 euro per unità.
La detrazione del 75% deve essere quindi calcolata su 96.000 euro, ed è quindi pari ad euro 72.000.
# 5
Esonero dal visto di conformità per interventi di importo non superiore a 10.000 euro
Buongiorno, se i lavori di ristrutturazione al 50% sono eseguiti a cavallo d’anno come ci si comporta con l’esonero del visto di conformità per lavori entro i 10.000 euro nel 2021 ma che sforano tale limite nel 2022?
B.A.
La disposizione citata si applica nel caso di “interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro”.
Non rileva, quindi, l’importo della singola spesa sostenuta ma l’importo complessivo dell’intervento.
#4
Titolari di reddito d’impresa esclusi dall’obbligo di bonifico
I soggetti diversi da persone fisiche operanti in regime d’impresa quali interventi possono essere pagati con bonifico privo di causale specifica per fruire dei bonus fiscali ??
B.S.A.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.
D’altra parte, in questi casi, non trova applicazione il criterio di cassa ma il principio di competenza economica.
Con la risposta all’istanza di interpello n. 46/2018 l’Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, che, per le imprese in contabilità semplificata (improntata al criterio di cassa) restava fermo “l’obbligo di certificare l’esborso mediante un mezzo di pagamento tracciabile come il bonifico (avente le caratteristiche di cui ai citati decreti del 1998 e del 2007), a prescindere dall’esercizio dell’opzione di cui al comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. 600 del 1973, quindi, il diritto alla detrazione della spesa sorge nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico stesso”.
Successivamente, però, con la circolare 2/E/2020 (dedicata al bonus facciate), l’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue: “Non sono, invece, tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. L’imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell’agevolazione (i.e. 2020) avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del Tuir che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo rientranti nel “bonus facciate”, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito”.
# 3
Perizia ad inizio 2022 e utilizzo credito d’imposta
I beni strumentali immateriali 4.0 acquistati 2021; perizia del tecnico giurata il 03.01.22 ma con valenza 2021 (risoluzione AE 2017 n.152). L’utilizzo del credito imposta in 3 esercizi sarà per gli anni 2022-2023-2024 o si potrà optare per utilizzo con riferimento il periodo 2021 anche se l’utilizzo materiale del credito sarà successivo alla perizia?
D.S.M.D.P.
Come chiarito dalla risposta ad istanza di interpello n. 62/2022, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
L’utilizzo del credito imposta in 3 esercizi sarà per gli anni 2022-2023-2024.
# 2
Stufa a metano e spettanza del superbonus
Immobile con un sistema di stufe a metano, senza caldaia e collegate al sistema a tubi del gas: si vorrebbe sostituire con un impianto di riscaldamento a caldaia; rientra nel 110%?
S.M.
Come noto, per la fruizione dell’ecobonus (anche nella forma “potenziata” al 110%), l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale.
Ai sensi dell’articolo 3 è definito “impianto termico”, l’“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
È invece considerato “impianto di riscaldamento” il “complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”.
Come chiarito dall’Enea nelle sue Faq “ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria”.
Nel rispetto delle condizioni appena richiamate e sussistendo gli altri requisiti previsti dalla legge, il superbonus deve ritenersi spettante.
# 1
Cessione del credito e successiva detrazione
Lavori di ristrutturazione iniziati nel 2020 con relativo credito ceduto a banca. Nel caso di prosecuzione dei medesimi lavori nel corso del 2021 è possibile optare per la detrazione delle spese sostenute nell’anno o è obbligatorio proseguire nella cessione?
S.C.M.O.B.
L’articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020 prevede quanto segue: “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”.
L’opzione, quindi, riguarda ciascun SAL: per questo motivo, nel caso in esame, non può ritenersi impedita la detrazione.
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