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Il Superbonus è cambiato: CILA semplice e nuovi beneficiari – PMI.it

DL Semplificazioni e Superbonus 110%: avvio lavori con la sola CILA, niente più stato legittimo, rimozione barriere per over 65, nuovi immobili ammessi.

Partono subito i lavori con il Superbonus 110%, anche con cessione del credito d’imposta e sconto in fattura: adesso è sufficiente una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) per avviare i lavori in cantiere e non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, in virtù di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (articolo 33 del dl 77/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio) in vigore dal primo giugno 2021, che tra l’altro estende il beneficio fiscale anche a nuove tipologie di opere. Il titolo abilitativo semplice basta adesso per tutti gli interventi ammessi al Superbonus 110% con l’esclusione di quelli che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici: in pratica, sono considerati manutenzione straordinaria e quindi sono realizzabili mediante la sola comunicazione di inizio lavori asseverata. Non è necessaria la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) né l’effettuazione di doppie verifiche: pertanto, non serve più l’attestazione dello stato legittimo (di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001), che era invece fra i documenti precedentemente richiesti.

Requisiti per la CILA del Superbonus

Tutti gli interventi che accedono al Superbonus 110% (riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico) senza demolizione e ricostruzione possono dunque essere avviati presentando una CILA, nella quale il tecnico non deve più compilare la sezione riservata all’asseverazione dello stato legittimo. Attenzione: poiché la Comunicazione non può essere negata, infatti, i lavori possono partire subito, ma resta fermo il rischio di sanzioni qualora si dichiarino dati non veritieri. Ecco perché nella CILA -come si legge alla lettera c del comma 1 del sopra citato articolo 33 del dl 77/2021 (che modifica il comma 13-ter dell’articolo 119 del dl 34/2020) – devono comunque essere «attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al primo settembre 1967». Il testo della norma precisa che, in conseguenza delle semplificazioni introdotte, la decadenza dal beneficio fiscale scatta solo nei seguenti casi:

  • mancata presentazione o interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati sul titolo abilitativo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 (resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento).

Nuovi interventi ammessi

La norma introduce infine la possibilità di far rientrare fra i lavori trainati, che quindi possono applicare il Superbonus 110% se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti, l’eliminazione di barriere architettoniche effettuate in favore di persone sopra i 65 anni di età (prima erano previsti solo nel caso dei portatori di handicap). E gli interventi effettuati sugli immobili appartenenti alle categorie catastali B1, B2 e D4: convitti, ospizi, conventi e seminari, caserme, ospedali e case di cura. Non è invece stata inserita l’applicazione agli alberghi (D2), che in base alle anticipazioni era invece stata considerata.

Source: pmi.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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