
La verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto
eolico può concludersi favorevolmente anche quando le
opere di connessione alla rete elettrica non sono ancora
compiutamente progettate. Questo non consente, tuttavia, di
omettere dallo studio preliminare ambientale le infrastrutture già
individuate, mentre quelle definite successivamente devono essere
sottoposte alle ulteriori valutazioni ambientali eventualmente
prescritte prima dell’autorizzazione dell’impianto.
A spiegarlo è il Consiglio di Stato, con la
sentenza 22
luglio 2026, n. 6001, relativa alla legittimità dello
screening ambientale di un parco eolico, contestato da un operatore
concorrente per la mancata progettazione dettagliata delle opere di
connessione e per l’omessa valutazione degli impatti cumulativi con
un altro impianto previsto nello stesso territorio.
Nel respingere l’appello, i giudici hanno precisato quale
livello di definizione debba avere il progetto sottoposto a
screening, come debbano essere considerate le infrastrutture
accessorie e quali progetti rilevino ai fini della valutazione
degli effetti cumulativi.
Impianti eolici
e screening VIA: la vicenda
La vicenda ha riguardato
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