Le regole per la cessione del credito o lo sconto in fattura sono contenute nell’art. 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020).
Il testo riconosce questa opportunità a tutti i contribuenti, quindi non solo ai soggetti IRPEF ma anche ai soggetti IRES.
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1) Le regole per i lavori condominiali
Le regole generali della cessione del credito si applicano anche in caso di lavori condominiali con la differenza che per poter esercitare le opzioni previste, ossia cessione del credito o sconto in fattura, è necessario che l’amministratore raccolga le indicazioni dei condomini in relazione alle scelte personali.
In ogni caso, come ribadito anche nella circolare 24/E, ciascun condomino può cedere l’intera detrazione calcolata:
- o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
- o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
In ogni caso la detrazione spettante va calcolata in riferimento all’ammontare delle somme dovute al condominio a prescindere dal tetto di spesa fissato come massimo dalla normativa in riferimento al numero di unità immobiliari presenti nell’edificio. Quindi in caso di coibentazione il proprietario di un appartamento doppio, ad esempio attico e superattico, avrà diritto ad effettuare l’opzione per tutta la somma attribuita in base ai millesimi di proprietà anche se questa supera l’importo di 40.000 euro.
Come chiarito infatti dalla circolare 24, comunque, “non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante”. Quindi alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Qualunque sia la scelta effettuata i singoli condomini dovranno comunicarla in assemblea o all’amministratore e l’amministratore dovrà effettuare gli adempimenti fiscali conseguenti. Quindi nel caso in cui non si ottenga lo sconto in fattura, l’amministratore dovrà tener conto di quanto indicato dai singoli proprietari al momento dell’invio della Comunicazione di cessione del credito alle Entrate.
Per questo il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso di sconto in fattura chiaramente questo passo non è necessario in quanto l’operazione avviene senza alcun esborso economico da parte dei condomini. E’ sufficiente, quindi, inviare la Comunicazione.
2) No alla cessione del credito per i condomini morosi
Presupposto per la cessione del credito è il pagamento della propria quota per i lavori condominiali. Il condomino moroso che non paga le quote, infatti, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/2020, non può cedere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti. Nel testo l’Agenzia ricorda infatti che ai sensi del punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Il contributo sotto forma di sconto e il credito d’imposta cedibile sono pari alla detrazione spettante. L’amministratore di condominio deve comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso. Nel caso di condomino moroso, pertanto, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.
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