La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha confermato le
proroghe per la detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus o bonus 110%) e di tutte le
agevolazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia.
Le proroghe delle detrazioni fiscali nella Legge di Bilancio
2021
In particolare, con l’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, e
precisamente con i commi da 58 a 76, si è decisa la proroga e la
modifica (solo per il superbonus 110%) delle detrazione fiscali per
l’edilizia ed in particolare:
- commi 58-60 – Proroghe in materia di riqualificazione
energetica, impianti di micro-cogenerazione (ecobonus), recupero del patrimonio edilizio
(bonus casa), acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici (bonus mobili) e proroga per il bonus facciate; - commi 61-65 – istituzione del nuovo Bonus
idrico; - commi 66-77 – Proroga degli incentivi per l’efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici; - comma 76 – Proroga del Bonus verde;
- comma 1087 – istituzione del nuovo Bonus sistemi di
filtraggio acqua potabile.
La Legge di Bilancio e il Superbonus 110%
Per quanto riguarda la detrazione fiscale del 110% messa a punto
dall’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, la Legge di Bilancio ha previsto una serie
articolata di misure e di proroghe tutte contenute nei commi da 66
a 74 e di cui abbiamo già
parlato:
- il comma 66 dispone le modifiche all’art. 119 e le proroghe per
il bonus 110%; - con il comma 67 viene disposta la proroga al 2022 per le
disposizioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio (sconto in
fattura e cessione del credito); - il comma 68 prevede una modifica al sismabonus;
- i commi 69 e 70 prevedono l’assunzione di maggiore personale da
dedicare alla gestione delle procedure previste per il superbonus
110%; - i commi da 71 a 73 prevedono lo stanziamento di ulteriori
risorse necessarie per l’applicazione delle nuove misure per il
bonus 110%.
Superbonus 110% a rischio?
Ma un comma passato un po’ in sordina e che non lascia
sufficientemente tranquilli è il 74 che prevede:
L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta
subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e
di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza per tale progetto.
In sostanza per le nuove misure previste per il bonus 110% e le
proroghe al 2022 si dovrà attendere l’approvazione definitiva del
Consiglio dell’Unione europea.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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