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Modello 730/2022: scadenze e novità – Fiscomania.com

modello 730

L’agenzia delle entrate ha pubblicato modello e istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi 730/2022. Con il provvedimento pubblicato in data 14 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2022.Il modello 730/2022 dovrà essere inviato entro il prossimo 30 settembre 2022. Sono presente alcune novità, le quali riguardano soprattutto bonus, detrazioni e agevolazioni fiscali.

Il modello 730/2022 potrà essere inviato:

  • direttamente dal contribuente se si tratta di 730 precompilato oppure
  • tramite Caf, professionista abilitato o tramite il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale) sia se modello ordinario che precompilato.

Per scaricare il Modello 730/2022:

Per scaricare le istruzioni del Modello 730/2022:


Indice degli Argomenti

Cos’è il modello 730?

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, anche se privi di Sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il modello 730/2022 può essere presentato:

  • direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il Sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso in quest’ultimo abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
  • tramite un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Il modello 730 presenta diversi vantaggi, in quanto il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Modello 730/2022: scadenze

Il Modello 730/2022 potrà essere inviato entro venerdì 30 settembre 2022.

Caf e professionisti abilitati dovranno rispettare le seguenti date per trasmettere le dichiarazioni 730 all’Agenzia delle entrate:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio  per quelle presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre se presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Modello 730/2022 ordinario (non precompilato)

Come riportano le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Inoltre, coloro che hanno percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma devono presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2021 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l’abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l’Imu per il 2021).

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2021.

Chi può presentare il modello 730/2022?

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2022 sono:

  1. pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
  2. retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  3. persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  4. soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  5. sacerdoti della Chiesa cattolica;
  6. giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  7. persone impegnate in lavori socialmente utili;
  8. lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
    1. al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
    2. a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  9. personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2021 al mese di giugno dell’anno 2022;
  10. produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2021 hanno percepito:

  1. redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  2. redditi dei terreni e dei fabbricati;
  3. redditi di capitale;
  4. redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  5. redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  6. alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Coloro che nel 2020 e/o nel 2021 non sono residenti in Italia possono utilizzare il solo modello REDDIT PF (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”.

Modello 730/2022: quali sono le novità?

Una delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 riguarda il bonus Renzi. Infatti, a partire dal 1° gennaio continuerà ad essere percepito dai contribuenti con redditi fino a 28.000 euro, mentre l’ulteriore detrazione per i redditi fino a 40.000 euro è stata abrogata. Pertanto:

  • Ci saranno aumenti fino a 1.200 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro;
  • detrazione decrescente per i redditi da lavoro dipendente e assimilati per i redditi compresi tra i 28.000 e i 40.000 euro.

Per conoscere le novità sulle detrazioni fiscali nel Modello 730: “Detrazioni modello 730/2022: tutte le novità”

Per quanto riguarda il Superbonus viene confermata l’aliquota del 110% agli interventi di efficienza energetica contenuti nell’art. 14 D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente. Inoltre, il Superbonus trova applicazione agli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16-bis, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986) anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico del Quadro E) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi Sismabonus.

Inoltre, è aumentato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione. Tra le novità presenti nel 730, fa ingresso la detrazione fiscale per l’iscrizione e l’abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, bande e scuole di musica riconosciute, che spetta per un importo fino a 1.000 euro se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Infine, fa ingresso il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, in favore agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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