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No al Super Sismabonus per interventi su unità immobiliari autonome – Ediltecnico – Quotidiano online per professionisti tecnici

no super sismabonus unità immobiliari

Da una risposta dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello (la numero 87 del 2021) e da un chiarimento della Commissione Consultiva* è emerso come non sia possibile usufruire del Superbonus 110 per interventi antisismici (quindi Super Sismabonus) su unità autonome e funzionalmente indipendenti. Vediamo il motivo di questa esclusione.

Super Ecobonus sì, Super Sismabonus no

Queste unità immobiliari, autonome e funzionalmente indipendenti, possono certamente accedere al bonus maggiorato per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (quindi Super Ecobonus), come abbiamo già visto, ma per quelli che riguardano la messa in sicurezza antisismica no. L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, fa riferimento all’articolo 119 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 34/2020), e in particolare al suo comma 4.

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Il comma 4 del DL Rilancio infatti afferma come il Superbonus spetti per gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici e per la riduzione del rischio sismico degli stessi, ma non fa esplicito riferimento alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a differenza del comma 1 dello stesso articolo, riferito agli interventi di risparmio energetico, che fa invece esplicita menzione delle “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Questo implica, in sostanza, che ai fini del Superbonus gli interventi antisismici devono essere realizzati “su parti comuni di edifici residenziali costituiti in ‘condominio’ o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze” e non su unità indipendenti negli edifici plurifamiliari.

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Super Sismabonus complessi a schiera

Un chiarimento fornito dalla Commissione Consultiva* ci permette di analizzare anche il caso delle villette a schiera. Anche in questo caso la conclusione è che la singola unità immobiliare inserita in un complesso a schiera risulti esclusa dal Superbonus per quanto riguarda gli interventi antisismici (Super Sismabonus).

Sembra che questo caso possa ricondursi al precedente, in quanto si tratta di un’unità immobiliare autonoma e funzionalmente indipendente inserita in un complesso non costituito come condominio. La Commissione però giunge alla sua conclusione facendo riferimento al concetto di Unità strutturale (Us), chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l), più che a quello di “unità funzionalmente indipendente”.

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Come esplicitato nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, l’Unità strutturale “è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.

Applicando questo concetto, e riferendosi sempre al solo caso di applicazione del Sismabonus o del Super Sismabonus, la tipologia edilizia di villetta a schiera – intesa come singola unità immobiliare facente parte di un edificio più ampio – risulta “senza dubbio esclusa dall’incentivo”, “avendo essa sempre parte della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un’altra unità abitativa, fatta esclusione per il caso in cui vi siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse”.

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* La Commissione Consultiva è presieduta da Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, coordinata da Mario Avagnina del Cssllpp e Mauro Dolce della Protezione Civile, e composta da rappresentanti dei Consigli Nazionali di Ingegneri e Architetti, del Cssllpp, dell’Enea, dell’Agenzia delle Entrate, del Mit, del Mef, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Mise, del Cnr, dell’Abi, dell’Ance e dell’Ania, e da un insieme di esperti.

immagine: iStock/acilo

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