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Nuovo Sismabonus, riviste le modalità dello sconto – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Nuovo Sismabonus, riviste le modalità dello sconto - Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

Il Decreto rilancio, in relazione al nuovo Superbonus 110%, tratta anche il Sismabonus, per cui ci sono rilevanti novità: sono state riviste le modalità dello sconto e incentivate le polizze catastrofali, e servirà una riduzione di due classi di rischio (la cui effettività sarà dimostrata da tecnici specializzati) per accedere all’agevolazione.

>> Sul tema: Professionisti e Superbonus, attenzione al «Visto di conformità»

Forse ci sarà l’opportunità per rinforzare e semplificare il tema del Sismabonus, innestando, una serie di previsioni agevolative contenute negli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio. Facciamo un riassunto contenenti i cambiamenti del nuovo Sismabonus.

Nuovo Sismabonus, riviste le modalità dello sconto

Conferme

Per l’applicazione del Superbonus, l’articolo 119 comma 4 ricalca il perimetro degli interventi antisismici già agevolati dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013, in relazione agli edifici siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

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Confermati anche i massimali di spesa rilevanti e anche la fruibilità della detrazione in cinque quote annuali di pari importo.

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La novità rilevante riguarda la misura della detrazione spettante, elevata al 110% in tutti i casi rilevanti; e la sua applicabilità alle spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

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INTERVENTI AGEVOLATI

Interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici abitativi, purché non ubicati nelle zone sismiche 4, dalle procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017, fino a un massimale di spesa non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La nuova super detrazione sostituisce quelle speciali previgenti (al 50% per gli interventi standard, al 70 e 80% per quelli determinanti il passaggio dell’edificio a una o due classi di rischio sismico inferiore, al 75% e 85% per quelli realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali).

Il nuovo bonus si applica anche a favore degli acquirenti delle nuove unità immobiliari, risultanti dalla ricostruzione degli edifici demoliti per ridurne il rischio sismico, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione, siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in relazione al prezzo di acquisto delle stesse ed entro il massimale di spesa di 96 mila euro per ciascuna.

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Nuova polizza assicurativa

Il Decreto rilancio prevede che se il contribuente cede il credito corrispondente alla detrazione a un’assicurazione, stipulando contestualmente una polizza a copertura degli eventi calamitosi, la detrazione dei relativi premi sarà agevolata, nella misura del 90% e non più del 19%. La procedura è riferibile alle sole unità immobiliari ad uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis del Tuir).

Bisogna però ancora chiarire se la stipula di un’assicurazione catastrofale sia solo una facoltà in capo al contribuente, oppure se sia una condizione imprescindibile per l’acquisizione del bonus al 110% (come sembrerebbe, leggendo il commento all’articolo in Relazione illustrativa).

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A chi spetta il nuovo Sismabonus?

Condomìni e persone fisiche che detengono le unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, articoli e professioni.

Inoltre, dal testo del decreto, sembra che il Sismabonus 110% sia applicabile anche agli interventi antisismici delle seconde case d’abitazione, in condominio e non, al contrario  dei lavori riguardanti l’Ecobonus, che non possono accedere alla maxi detrazione se realizzati sugli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Leggi: Superbonus 110% a tutte le seconde case

Sismabonus 110%, vale per immobili produttivi?

Come specificato, il nuovo incentivo è concesso solo alle persone fisiche che operano come tali, al di fuori dell’esercizio di impresa, articoli e professioni (come, per esempio, gli imprenditori individuali). I chiarimenti delle Entrate saranno quantomai opportuni.

C’è quindi dubbio in merito agli interventi antisismici realizzati sugli immobili singoli, adibiti ad attività produttive.

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Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico.

Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso.

Nessuna limitazione, invece, per gli interventi in condominio.

Con l’ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all’agevolazione che variano in funzione del numero di immobili in condominio.

Chiarito che in caso di sconto in fattura, questo non potrà superare l’importo dei lavori, per cui il bonus pari al 110 per cento della spesa sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si intenda utilizzare la detrazione direttamente o effettuare la cessione del credito.

Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus facciate al 90 per cento, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico.

Opzione solo per i lavori effettuati nel 2020 e 2021.

Asseverazione e visto di conformità obbligatori per il superbonus.

Nell’ebook l’analisi delle disposizioni previste dopo il passaggio parlamentare del decreto.

Antonella Donati
È giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

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Foto: iSTock/giodilo

Fonte: Il Sole 24 Ore

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

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