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Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir): al via, online, la consultazione pubblica sullo schema di circolare dell’Agenzia(comunicato stampa)


Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) Al via, online, la consultazione pubblica sullo schema di circolare dell’Agenzia

È disponibile in consultazione sul sito delle Entrate la bozza di circolare che fornisce chiarimenti, per risparmiatori e operatori del settore, sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (Pir) ad opera del decreto legge n. 124 del 2019, del decreto Rilancio e da ultimo dalla legge di bilancio 2021. C’è tempo fino al 16/02/2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Tenuto conto del breve lasso temporale in cui si sono succedute le modifiche normative e della operatività del mercato, la pubblicazione in consultazione pubblica è volta ad acquisire dai soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari, contributi utili per la definitiva stesura della circolare.

Cosa sono i Pir – La legge di bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati requisiti di investimento. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto, non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane, europee ed estere (appartenenti allo Spazio economico europeo e radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Il perimetro della disciplina – In generale, il regime Pir riguarda essenzialmente i redditi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, conseguiti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, nonché dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione. È previsto un limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro (plafond complessivo), con un limite annuo di 30mila euro (plafond annuo). Per i soli Pir Alternativi è previsto un plafond complessivo di 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare di 300mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Le modifiche alla normativa – La disciplina è stata oggetto di diverse modifiche che sono intervenute nell’arco di pochi anni dall’introduzione.La prima modifica, disposta dalla legge di bilancio 2019, ha introdotto specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel Pir che, di fatto, ne hanno limitato l’operatività e reso necessaria introdurre apportare modifiche con il decreto legge n. 124 del 2019. Con quest’ultimo sono stati previsti nuovi criteri per l’ammissibilità degli investimenti qualificati per i Pir costituiti dal 1° gennaio 2020, nonché regole specifiche per le Casse di previdenza e i Fondi pensione. Il decreto Rilancio ha poi introdotto i cosiddetti Pir Alternativi ovvero misure strutturali volte a incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, non solo in capitale di rischio ma anche in capitale di debito, potenziando, inoltre, anche dal punto di vista quantitativo, le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese. Un’ulteriore modifica è stata operata dal decreto Agosto che ha innalzato i limiti quantitativi (plafond) degli investimenti in Pir Alternativi.

Le novità della legge di Bilancio 2021 – In relazione ai Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 è stato introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ovvero in compensazione mediante il modello F24.

Roma, 19 gennaio 2021


Articolo pubblicato da www.agenziaentrate.gov.it

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