L’espressione “i due consecutivi affidamenti”
all’art. 49 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti
Pubblici), fa riferimento a quello da aggiudicare e a quello
“immediatamente precedente”, con la conseguenza che è
vietato il secondo consecutivo affidamento avente
ad oggetto la stessa categorie di opere, in ossequio al principio
di rotazione.
Rotazione degli appalti: nuovi chiarimenti dal TAR
A chiarirlo è il TAR Sicilia, con la sentenza del
19 marzo 2024, n. 1099, confermando l’esclusione di un
operatore da una procedura negoziata senza bando di
gara, in quanto affidatario uscente di un contratto
stipulato con la stessa SA, nello stesso settore merceologico e
nella stessa categoria di opere, come specifiato nella determina
dell’Amministrazione “Pertanto, per il detto operatore
economico potrebbe vigere il divieto di affidamento o di
aggiudicazione di un appalto in quanto la sua posizione integra la
fattispecie del contraente uscente, sanzionata dal divieto
richiamato ed espressamente disposto dall’art. 49, comma 2° del
D.lgs. 36/2023 (…)”.
Una situazione sulla quale
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