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Scadenze fiscali di aprile 2022: rottamazione-ter, saldo e stralcio, precompilata e altro – Lavoro e Diritti

Aprile 2022 è un mese fitto di scadenze fiscali: come ogni mese si ripetono le scadenze relative ai versamenti delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta, gli adempimenti Iva con le liquidazioni mensili, gli elenchi Intrastat, ecc. In aprile ci sarà anche un’importante scadenza per la rottamazione-ter e per il saldo e stralcio. Infatti, il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, ha previsto una rimessione in termini per le rate 20220 e 2021. Pagate queste rate al 30 di aprile, sarà possibile pagare le rate successive sempre in base alle nuove scadenze fissate dal decreto citato.

A fine aprile,  giorno 29 per la precisione, scade il termine ultimo per comunicare al Fisco le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese 2021 superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate ecc.

Queste sono solo alcune delle scadenze fiscali di aprile 2022.

Indice dei contenuti

Amministratori di condominio

Entro il 7 aprile come da proroga,  gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi:

  • di recupero del patrimonio edilizio e
  • di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

La comunicazione riguarda anche le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

La comunicazione è finalizzata alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che la data a partire dalla quale i contribuenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata è stata prorogata al 23 maggio.

Gli adempimenti dei sostituti d’imposta

Anche ad aprile, precisamente entro giorno 18 (il 16 scadenza di norma cade di Sabato),  i datori di lavoro sono chiamati a rispettare le scadenze tipiche dei sostituti d’imposta.

Da qui, entro il 18 aprile, i datori di lavori sono tenuti al versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.

I versamenti sono effettuati in F24 con i seguenti codici tributo:

  • Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
  • 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
  • 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

I versamenti riguardano anche le ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di marzo. Versamenti da effettuare in F24 con il codice tributo 1040. Naturalmente come periodo di competenza andrà indicato marzo,  3/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.

Anche questo mese, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali a loro carico. Nello specifico, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (periodo di svolgimento della prestazione). Per aprile, considerato che il 16 cade di sabato, la scadenza va a giorno 18.

Gli adempimenti Iva

In materia di IVA, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di marzo al 18 aprile(F24 con codice tributo 6003).

Nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022, potrà essere inviata la dichiarazione Iva 2022.

Anche questo mese, sempre al 15, si ripetono gli adempimenti in materia di fatturazione differita, emissione e registrazione.

Entro il 20 di aprile, i soggetti in Regime speciale Iva MOSS devono provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente. Contestualmente deve essere effettuato il versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa dichiarazione. L’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

Entro il 26 devono essere presentati gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.

Agenzie di viaggio e turismo

In aprile, devono essere comunicate al Fisco le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972).

Sono oggetto di comunicazione le operazioni effettuate nei confronti:

  • delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo,
  • che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”:

  • entro il 10 aprile (11 aprile per il 2022) per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed
  • entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente,

Quest’anno la comunicazione riguarda le operazioni 2021.

Cinque per mille

Entro l’11 di aprile, gli Enti del terzo settore, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’Irpef devono presentare apposita domanda telematica di iscrizione al riparto.

La domanda può essere inviata utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Sconto in fattura e cessione del credito

Con il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, post conversione in legge,  è stato disposto che la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese 2021, potrà essere effettuata entro il 29 aprile.

La comunicazione al Fisco riguarda le agevolazioni per le quali, ex art.121 del D.l. 34/2020, il legislatore ammette le citate opzioni: superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.

La rottamazione-ter e il saldo e stralcio

Sempre il  decreto Sostegni-ter ha previsto una rimessione in termini per le rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Nello specifico,  i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:

  • il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
  • il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.

Le rate in scadenza nel 2022, (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), potranno essere pagare entro il 30 novembre 2022.

Per il pagamento entro questi nuovi termini sono previsti cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

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