
Quando il contravventore adempie alla prescrizione impartita
dall’organo di vigilanza, il D.Lgs. n. 758/1994 prevede il
pagamento di una somma per poter ottenere l’estinzione della
contravvenzione.
Su questo versamento è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro con la nota n. 2010 del 18 settembre 2026,
precisando che non può essere rateizzato e deve
essere corrisposto integralmente entro 30 giorni.
Il chiarimento riguarda, in particolare, la possibilità di
applicare la disciplina prevista dall’art. 26 della Legge n.
689/1981, che l’INL esclude in ragione della funzione che il
pagamento assume all’interno della procedura estintiva.
Sicurezza sul lavoro ed estinzione contravvenzioni: prescrizione e
pagamento
Il D.Lgs. n. 758/1994 disciplina una procedura che, al ricorrere
delle condizioni previste, consente l’estinzione delle
contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro
attraverso l’adempimento della prescrizione impartita dall’organo
di vigilanza e il successivo pagamento di una somma determinata
dalla legge.
Una volta accertata la violazione, l’organo di vigilanza
impartisce al contravventore una prescrizione finalizzata alla
regolarizzazione della situazione riscontrata.
Se l’adempimento viene eseguito secondo le modalità e nei
termini prescritti,
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