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Sismabonus 110% acquisti: cessione del credito anche per i soggetti non residenti – Lavori Pubblici

Il Decreto Rilancio ha esteso la detrazione fiscale del 110%
(superbonus) anche agli interventi che accedono al sismabonus
previsto dai commi 1-bis-1-septies dell’articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Dal sismabonus al supersismabonus

L’art. 119, comma 4 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(c.d. Decreto
Rilancio
) ha elevato al 110% la detrazione spettante per gli
interventi di riduzione del rischio sismico per le spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tra questi anche quelli
spettanti per l’acquisto di case antisismiche (c.d. sismabonus
acquisti).

Sisma bonus acquisti: nuovo interpello sulle case
antisismiche

Sull’acquisto della case antisismiche l’Agenzia
delle Entrate ha fornito la risposta 8 febbraio 2021, n.
91
in merito alla possibilità di accesso al superbonus per i
soggetti non residenti in Italia e, quindi, privi di reddito
imponibile.

Nel nuovo interpello sottoposto alla lente del Fisco, l’istante
è un cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE,
senza redditi in Italia. L’istante intende sottoscrivere un
contratto preliminare per l’acquisto, da un’impresa di costruzioni,
di un’unità immobiliare facente parte di un edificio in fase di
costruzione all’interno di un complesso residenziale, anch’esso in
fase di costruzione, ricadente in zona sismica 3, previa
demolizione e ricostruzione, con riduzione del rischio sismico di
due classi, rispetto all’edificio precedente.

In particolare, l’Istante fa presente che:

  • l’impresa di costruzioni ha ottenuto il permesso di demolizione
    di un immobile di sua proprietà in data 29 marzo 2018 (categoria
    catastale D/6, fabbricati e locali per esercizi sportivi, censito
    al catasto fabbricati);
  • l’impresa di costruzioni, in data 10 luglio 2018, ha ottenuto
    il permesso di costruire n. 3 palazzine ad uso abitativo incidenti
    sullo stesso lotto, con variazione volumetrica rispetto
    all’edificio precedente;
  • gli interventi edilizi relativi alle procedure autorizzatorie
    di cui sopra (demolizione e nuova costruzione) sono iniziati dopo
    il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019;
  • l’acquisto dell’immobile è previsto entro il 31 dicembre 2021,
    ovvero le spese per l’acquisto saranno sostenute tra il 1° luglio
    2020 ed il 31 dicembre 2021;
  • l’asseverazione delle classi sismiche dell’edificio precedente
    e di quelli risultanti dalla ricostruzione sono tardive, essendo
    l’obbligo di deposito entrato in vigore il 1° maggio 2019, ossia
    successivamente al rilascio dei due titoli autorizzativi di
    demolizione e costruzione;
  • l’asseverazione sarà presentata dall’impresa costruttrice entro
    la data di stipula del rogito.

La domanda è semplice: è possibile beneficiare della superbonus,
pur non producendo alcun reddito in Italia?

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’interpello sottoposto all’Agenzia delle Entrate rientra nelle
casistiche di fruizione della detrazione di cui all’art. 16, comma
1-septies del D.L. n. 63/2013. Sono rispettate tutte le condizioni
previste dalla norma riguardo:

  • la zona sismica;
  • la vendita dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione o
    ristrutturazione immobiliare entro 18 mesi dalla data di
    conclusione dei lavori;
  • il deposito dell’asseverazione tecnica entro i limiti temporali
    previsti dalla norma;
  • l’atto di acquisto entro i termini di vigenza del
    superbonus.

Ciò premesso, c’è da chiarire come comportarsi con i soggetti
che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione
separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire
della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è
assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei
soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Sconto in fattura e cessione del credito

Per questi soggetti, l’art. 121 del Decreto Rilancio prevede due
modalità alternative all’utilizzo diretto della detrazione
fiscale:

  • lo sconto in fattura, fino a un importo
    massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
    hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
    forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione
    spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari;
  • la cessione del credito d’imposta di pari
    ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
    compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari.

Nel caso di specie, l’Istante, quale futuro proprietario di un
immobile ad uso abitativo in Italia, sarà titolare di reddito
fondiario, pertanto, allo stesso non è precluso l’accesso al
Superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle
condizioni normativamente previste. In particolare, nel rispetto di
ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo
restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, che non
sono oggetto della presente istanza di interpello, l’Istante può
fruire del Superbonus , relativamente alle spese sostenute per
l’acquisto di un immobile antisismico ad uso residenziale.

In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare il
superbonus, l’Istante potrà, nel rispetto delle richiamate
previsioni normative, optare per la fruizione del Superbonus in una
delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto
Rilancio.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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