Il Sismabonus è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla
Legge di Bilancio 2017. Con più modifiche al decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63 sono stati inseriti negli anni i commi da 1-bis a
1-septies che hanno previsto le detrazioni fiscali per gli
interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16-bis,
comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli interventi che accedono al Sismabonus
Prima di cominciare questa trattazione occorre fare un passo
indietro e definire puntualmente gli interventi che accedono al
sismabonus. Stiamo parlando degli interventi “relativi all’adozione
di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali
degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non
su singole unità immobiliari”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Già da questa definizione è possibile fare alcune considerazioni
in merito alla risposta 8
febbraio 2021, n. 87 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate su
un interpello riguardante la fruizione del superbonus per degli
interventi di riduzione del rischio sismico su due unità
immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti
destinate al termine dei lavori ad uso abitativo.
In questa risposta l’Agenzia delle Entrate ha correttamente
escluso che il supersismabonus (sismabonus 110%) possa essere
fruito da una unità immobiliare all’interno di un edificio
plurifamiliare anche se con accesso autonomo e funzionalmente
indipendente. Su questo non c’è alcun dubbio perché il sismabonus
riguarda interventi di riduzione del rischio sismico che riguardano
l’edificio nel suo complesso e non la singola unità immobiliare. È
chiaro che se da un progetto complessivo, un tecnico strutturista
decida di intervenire su una singola unità immobiliare per
migliorare la risposta sismica dell’edificio, questo è un altro
discorso.
Il Sismabonus ordinario o potenziato al 110% come previsto
dall’art. 119, comma 4 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio), riguardano l’edificio nel suo complesso.
Sismabonus: a chi spetta e quanto ammonta la detrazione
La norma ha l’obiettivo di migliorare la risposta sismica degli
edifici a prescindere dalla proprietà e dalla destinazione d’uso.
È, quindi, rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli
interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo
abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive,
situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)
sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3),
individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
L’art. 16, commi 1-bis e 1-ter del D.L. n. 63/2013 per questi
interventi su edifici ubicati nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 prevedono una detrazione del 50% per le spese
sostenute dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che va calcolata
su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per
ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali
di pari importo.
Il successivo comma 1-quater prevede che qualora dalla
realizzazione dei suddetti interventi derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70%
della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a
due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura
dell’80%.
Il comma 1-quinquies ammette pure che qualora tali interventi
siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali:
- in caso di riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione
dall’imposta spetta nella misura del 75% della spesa
sostenuta; - in caso di riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio ad due classi di rischio inferiore, la detrazione
dall’imposta spetta nella misura del 80% della spesa
sostenuta.
Anche in questo caso, le detrazioni si applicano su un ammontare
delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari di ciascun edificio.
L’errore dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta 8 febbraio 2021, n. 87 citata, l’Agenzia delle
Entrate correttamente esclude la possibilità di superbonus per la
singola unità immobiliare (che abbia accesso autonomo o sia
funzionalmente indipendente poco importa), ma afferma anche “i
predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini
del Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” o su edifici residenziali unifamiliari e relative
pertinenze”. Afferma anche (sbagliando per chi scrive) “le spese
per interventi realizzati su un edificio composto da più unità
immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un unico
soggetto e, pertanto, non costituito in condominio, non sono,
invece, ammesse al Superbonus”.
Affermazioni che riteniamo non conformi con quanto previsto
dalla norma di rango primario che comunque lascia qualche
dubbio.
Benché è vero che il sismabonus ordinario possa essere fruito su
qualsiasi edificio inteso nella sua interezza, come indicato
all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio il sismabonus 110% è
stato previsto sostanzialmente per alcuni beneficiari ovvero:
- i condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche.
Tralasciando gli altri beneficiari, sostanzialmente il
sismabonus 110% può essere fruito da qualsiasi edificio
condominiale e dagli edifici posseduti anche da unico proprietario
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate.
I limiti di spesa
Nel caso di edificio condominiale il problema dei limiti di
spesa non si pone. In questo caso il 110% si calcola su un
ammontare di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità
immobiliari che compongono l’edificio.
Qualche dubbio, però, resta sul limite di spesa nel caso di
edificio plurifamiliare con unico proprietario. In questo caso la
detrazione fiscale del 110% si calcola su 96.000 euro complessivi
oppure sul numero di unità immobiliari (fino a 4) che compongono
l’edificio? ratio vuole che la risposta dovrebbe essere
quest’ultima, ma come sappiamo ratio e norma non percorrono sempre
la stessa strada.
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A cura di Ing. Gianluca Oreto
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